Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28933 del 29/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28933 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lombardo Stefania, nata a Campi Salentina il 01/01/1967,
parte civile nel procedimento penale a carico di
Gonzales Gerardo Gabriel, nato a Rio Cuarto Cordoba (Argentina) il 28/01/1986,

avverso la sentenza del 27/03/2015 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La sig.ra Stefania Lombardo, parte civile nel procedimento penale a carico
del sig. Gonzales Gerardo Gabriel, ricorre per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe (che ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 167, d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, commesso ai suoi danni fino al 07/02/2007) chiedendone
l’annullamento per vizio di motivazione e violazione di legge.

Data Udienza: 29/01/2016

2.Con separato atto, sottoscritto personalmente dal difensore e dalla
ricorrente, depositato in Cancelleria il 18/01/2016, la Lombardo ha dichiarato di
voler rinunciare all’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.11 ricorso è inammissibile per rinuncia.

recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1,
12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994,
Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non
ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti
dall’art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e
la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la
CO WARM
dichiarazioni di rinuncia è stata fatta personalmente likaigillails901. con specifica
indicazione del procedimento che lo.. riguarda ed è stata tempestivamente
depositata nei termini in epigrafe indicati.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità de!, ricorse, ai sensi
dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al
versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento)
alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 29/01/2016

4.La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e

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