Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28931 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28931 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PICCINI Stefania, nata a Reane del Rojale (Ud) il 2 agosto 1955;

avverso la sentenza n. 1083 della Corte di appello di Trieste del 3 luglio 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele
MAZZOTTA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

1

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 luglio 2014 la Corte di appello di Trieste ha
parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Tolmezzo aveva
dichiarato la penale responsabilità di Piccini Stefania in ordine al reato di cui
all’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere la medesima, originariamente
tratta a giudizio unitamente ad altri due presunti correi scagionati già in sede
di primo grado, nella sua qualità di amministratore della VERONA Sri, indicato

elementi passivi di reddito fittizi utilizzando fatture relative ad operazioni
inesistenti emesse dalla Società Sintesi srl; in particolare la Corte di appello
ha annullato la predetta sentenza, riformulando pertanto il trattamento
sanzionatorio, nella parte in cui il Tribunale aveva condannato la Piccini in
relazione sia alla evasione delle imposte sul reddito che in relazione alla
evasione dell’Iva; ha infatti, rilevato la Corte di Trieste che siffatta ulteriore
evasione di imposta, pur calcolata ai fini della determinazione della pena
inflitta dal Tribunale di Tolmezzo„ aff1147401~ non era stata contestata in sede
di capo di imputazione.
In relazione agli elementi di accusa la Corte giuliana, in conformità con
quanto ritenuto dal Tribunale di Tolmezzo, ha rilevato che erano indici
rivelatori della fittizietà delle fatture emesse dalla Sintesi il fatto che questa
non avesse alcuna struttura imprenditoriale, né adeguati beni strumentali o
dipendenti, non aveva fatto alcun acquisto ma aveva sostenuto spese solo per
carburante, bollette telefoniche e pasti consumati dai propri dipendenti nelle
immediate vicinanze della sua sede.
Ha interposto ricorso per cassazione la difesa della Piccini, deducendo la
inesistenza degli elementi idonei a fondare la pronunzia di condanna, essendo
questi costituiti solo da indizi peraltro relativi alla sola società che avrebbe
emesso le fatture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In estrema, ma esauriente, sintesi la ragioni della censura formulata dalla
ricorrente alla impugnata sentenza consistono nella affermazione della
inadeguatezza motivazionale di quest’ultima per avere la corte di Trieste
ritenuto fondata la penale responsabilità della odierna imputata sulla sola base
di elementi indiziari costituiti, peraltro, da dati riferibili non alla struttura
2

nelle dichiarazioni annuali dei redditi relative agli anni di imposta 2006 e 2007

operativa della società commerciale amministrata dalla Piccini ma a quella della
impresa che avrebbe, in ipotesi accusatoria, emesso le fatture relative ad
operazioni inesistenti utilizzate dalla Piccini onde documentare elementi passivi
di reddito ai fini della evasione delle imposte.
L’argomento è privo di pregio.
Va, al proposito ribadito che ai fini della affermazione della penale

merito può tranquillamente fondarsi sulla sussistenza di elementi indiziari
(dovendosi per tali individuarsi quegli elementi che, pur differenziandosi dalla
prova in quanto non direttamente collegati al fatto storico oggetto
dell’accertamento demandato alla autorità giudiziaria, tuttavia forniscono una
traccia indicativa di un percorso logico argomentativo che, pur suscettibile di
avere diversi possibili scenari, è, ricorrendo determinate condizioni che
rafforzano la valenza dimostrativa di quello, sono legittimamente assunti dalla
autorità giudiziaria come rappresentativi della realtà processuale: Corte di
cassazione, Sezione V penale, 15 aprile 2014, n. 16397), purché gli stessi siano
caratterizzati, secondo la puntuale previsione normativa di cui all’art. 192,
comma 2, cod. proc. pen., dalla contestale ricorrenza dei requisiti della gravità,
precisione e concordanza (dovendosi tali attributi ritenersi integrati laddove
l’indizio sia: a) resistente all(obbiezioni, quindi attendibile e convincente; b)
non generico e non suscettibile di diversa interpretazione altrettanto o più
verosimile e, perciò, non equivoco; c) non contrastante con altri dati o
elementi, sebbene anch’essi a loro volta pur eventualmente indiziari, acquisiti
come certi al giudizio: Corte di cassazione, Sezione I penale, 10 gennaio 1995,
n. 118).
Una volta soddisfatti i predetti requisiti, quando, ciononostante,
dall’indizio sia desumibile più di una conseguenza, il giudice deve applicare la
regola metodologica ricavabile dall’art. 192 cod. proc. pen.: egli deve cioè
operare un apprezzamento unitario degli indizi previa valutazione di ciascuno di
essi singolarmente inteso al fine di vagliarne la valenza qualitativa individuale
e, determinata in positivo la valenza significativa di ognuno, passare all’esame
globale unitario dei vari elementi indizianti attraverso il quale la fisiologica
ambiguità di ciascuno di tali elementi può risolversi così che ciascun indizio si
sommi e si integri con gli altri e la risultante di tale amalgama determini una
chiarificazione univoca che consente di ritenere raggiunta la tranquillante prova
logica, ancorché non storica, del fatto non noto. La prova così raggiunta, se
conseguita con rigore metodologico che giustifica e sostanzia il principio del
3

responsabilità del prevenuto il ragionamento probatorio seguito dal giudice del

libero convincimento del giudice, non costituisce uno strumento meno
qualificato di ricerca della verità della prova diretta, o storica (Corte di
cassazione, Sezione VI penale, 18 settembre 1997,n. 8402).
Tanto premesso in punto di metodo rileva questa Corte che i giudici del
merito hanno desunto la penale responsabilità della Piccini – la quale, giova
ricordare, è imputata dalla violazione continuata dell’art. 2 del dlgs n. 74 del
2000, per avere, nella qualità di amministratore della VERONA Sri, con delega,

fiscali, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzato
nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2006 e 2007, al fine
di documentare l’esistenza di elementi passivi di reddito atti ad abbattere il
reddito imponibile e, pertanto, realizzare una indebita evasione di imposta,
fatture passive relative ad operazioni inesistenti tutte emessa dalla SINTESI Sri
– dagli elementi indiziari costituiti dal fatto che la predetta SINTESI, in quanto
priva di una qualsivoglia struttura imprenditoriale (essa, è infatti, risultata non
avere lavoratori dipendenti né significativi beni aziendali; non avere operato
acquisti nel periodo relativo ai rapporti commerciali con la VERONA e le sole
spese documentate non erano riferibili alle prestazioni in ipotesi svolte in favore
della VERONA, né di altri committenti), era oggettivamente apparsa del tutto
inidonea ad essere controparte contrattuale nei rapporti documentati dalle
fatture indicate nel capo di imputazione contestato alla Piccini.
Tali indizi risultano essere indubbiamente caratterizzati dai requisiti della
gravità, precisione e concordanza, come sopra meglio illustrati nel loro
significato, posto che gli stessi militano, coerentemente e congiuntamente, nel
senso della dimostrazione della mera fittizietà della struttura societaria di cui si
avvaleva la SINTESI srl, finalizzata non certo all’esercizio effettivo della attività
imprenditoriale, della quale non vi sono peraltro tracce posto che i rapporti
commerciali con la stessa VERONA non hanno trovato alcun supporto né
documentale (nel senso che i relativi contratti, pur riferiti a prestazioni di non
trascurabile valore economico, non risultavano essere stati redatti per iscritto)
né contabile (nel senso che la movimentazione finanziaria della SINTESI era
incompatibile con quella risultante, per la medesima causale, presso quella
della VERONA), ma, per quanto ora interessa, alla emissione di fatture di
favore.
Né ha un qualche rilievo idoneo ad inficiare la valenza probatoria degli
elementi dianzi illustrati il fatto che gli stessi siano riferiti non direttamente alla
VERONA srl, cioè alla società amministrata dalla prevenuta, ma alla SINTESI
4

fra l’altro, alla tenuta dei libri contabili ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni

srl, posto che è di tutta evidenza che la accertata fittizietà della struttura
imprenditoriale di un operatore commerciale non può che riverberarsi nella
conseguente affermazione della insussistenza delle relazioni commerciali che
questi abbia, falsamente, attestato avere intrattenuto con altri e, pertanto,
nella illiceità della condotta di chi, intendendo giovarsi sotto il profilo fiscale di
tali inesistenti operazioni commerciali, ne deduca i costi al fine di abbattere il
proprio reddito imponibile.

della medesima al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alla inammissibilità del ricorso proposto dalla Piccini segue la condanna

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA