Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2893 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2893 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SFORZA COSIMO N. IL 22/03/1970
avverso la sentenza n. 5508/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 10/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/se e le conclusioni del PG Dott.
52.
Z. 4 d-A.-4.21/57;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Roma, con sentenza del 10/7/2013, su
concorde richiesta delle parti, ha applicato a Cosimo Sforza, imputato dei
reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di
reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con i seguenti
motivi,
-erronea applicazione del patteggiamento, così come formulato e
concordato tra le parti;
;

violazione e falsa capplicazione de li art . 274, lit,..s2A
V129 cod.proc. per vizio di motivazione.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Rilevasi che la richiesta di applicazione della pena patteggiata costituisce
un negozio giuridico processuale recettizio, che, pervenuto a conoscenza
dell’altra parte, non può subire modifiche unilaterali né revoche, e, una
volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle
stesse parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla
sussistenza del fatto, alla sua soggettiva attribuzione e alla entità e
modalità di applicazione della pena, purchè legale.
Resta fermo, per gli altri vizi, eventuali, che occorre la sussistenza di uno
specifico interesse a dedurli, onde ottenere un accoglimento del ricorso

una pistola con numero di matricola abraso, la pena di anni 2 di

produttivo di una condizione in melius per il ricorrente ( Cass. S.U. n.
4419/2005).
In tale ambito l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con una sia
pur sintetica indicazione della effettuata verifica e positiva valutazione dei
termini dell’accordo intervenuto tra le parti, anche in ordine alla

Va ribadito che l’adesione del prevenuto al patteggiamento comporta una
implicita ammissione del fatto, che esime il decidente dal pieno
accertamento della responsabilità dell’imputato, consentendo allo stesso
decidente di procedere ad accertare la sussistenza o meno di cause di non
punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen. ( Corte Cost. sent. n. 155/1996).
I motivi di annullamento, formulati in impugnazione, sono da ritenere
manifestamente infondati, in quanto con essi si pongono in discussione i
suddetti principi.
In particolare la pena finale applicata risulta essere quella concordata tra
le parti, anche se in esito a calcoli intermedi che solo implicitamente
escludono la recidiva contestata, per cui il ricorrente non ha alcun
interesse a muovere censura sul punto.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo
Sforza abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.500,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al

L.

sussistenza della continuazione ( Cass. 25/5/2007, n. 20562 ).

versamento, in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.500,00.

Così deciso in Roma il 19/12/2013.

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