Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2893 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2893 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORFU COSTANTIN CATAL” N. IL 14/10/1982
avverso la sentenza n. 2246/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 11/11/2015

108 Corfu

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di

manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: si argomenta che l’uomo è stato notato alla guida dagli operanti e subito dopo si è
schiantato contro un muro, sicchè non vi è dubbio che guidasse. La pena è stata ridotta con
apprezzamento discrezionale con riguardo ai criteri di cui all’art. 133 c.p. ed alla gravità dei
fatti.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 11 novembre 2015

responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186.7 , 186.2, 116.13 del Codice della strada è

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