Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28927 del 05/07/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28927 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JAWNEH ALIEU N. IL 01/01/1989
avverso la sentenza n. 2642/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 05/07/2016

Osserva
3AWNEH Alieu ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello
di Napoli, in epigrafe indicata, di conferma della condanna emessa nei suoi
confronti dal GIP del Tribunale dello stesso capoluogo in ordine al delitto di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Si denuncia violazione di legge relativamente alla sussistenza dell’attenuante
speciale di cui alla’rt 73 co. V d.P.R. 309/90.
Il motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente prospettato in
quanto si risolve nella semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto
all’interpretazione dei dati probatori.
E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le
censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati
della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli
elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1
dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante,
RV 228586).
In ogni caso, la tesi sostenuta è in contrasto con il consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui la l’ipotesi di reato del fatto di lieve entità di cui al
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta soltanto
nell’ipotesi di minima offensività penale della condotta, da escludersi nel caso di
specie in considerazione dei quantitativi non modici di marijuana detenuti. Il dato
quantitativo assume valore preclusivo quando è preponderante (cfr. Cass. S.U.
21 settembre 2000, Primavera, RV 216667, secondo cui la circostanza in esame
può essere riconosciuta soltanto in ipotesi di minima offensività penale della
condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
parametri richiamati dalla disposizione – mezzi, modalità, circostanze dell’azione con la conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti
dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri, e, più
specificamente, Cass. 6, 2 aprile 2003, Armenti, RV 225414).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00
(mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in camera di consiglio il luglio 2016.

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