Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28926 del 05/07/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28926 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BKHAIRIA ABDELBASSET N. IL 28/02/1985
FARES SLIM N. IL 24/03/1994
avverso la sentenza n. 9047/2015 TRIBUNALE di VENEZIA, del
11/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 05/07/2016

1. Gli imputati BKHAIRIA Abdelbasset e FARES Slim ricorrono per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo, il primo,
carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto , ed, il secondo,
per la mancata applicazione d’ufficio del beneficio di cui all’art. 163 cod.pen..
2. I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per
motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i
motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione
della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e alla quantificazione della pena
a meno che la stessa non risulti essere illegale, cioè non prevista dalla legge,
circostanza questa non dedotta per il caso di specie.
Così pure se il beneficio della sospensione condizionale della pena non è prevista dal
patto l’imputato non si può certo lamentare della sua mancata applicazione d’ufficio da
parte del giudice, attesa la natura discrezionale del beneficio in parola.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in
solido delle spese del procedimento e di ciascuno al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00
(duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento spese del
procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 2.000,00 (duemila/00).
Così deciso in Roma il 5 LUGLIO 2016.

osserva

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