Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28923 del 07/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28923 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATAMOROS GONZALES YOESLANDY N. IL 24/07/1984
avverso la sentenza n. 49/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/06/2016

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Yoeslandy Matarnoros Gonzales r icorre per cassazione avverso la
pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di
appello di Roma; la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di
lesioni personali ed altro. La difesa lamenta mancanza e manifesta illogicità della

Il ricorso appare inammissibile, per evidente genericità dei motivi di doglianza.
I dedotti vizi di motivazione appaiono infatti meramente enunciati attraverso il
richiamo a principi astratti sulle tecniche di redazione di un provvedimento
giurisdizionale, affinché sia rispettato un obbligo di compiuta argomentazione del
decisum, senza alcuna indicazione specifica, afferente il caso in esame, delle parti della
sentenza che sarebbero connotate dalle denunciate carenze.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/06/2016.

motivazione della sentenza impugnata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA