Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2892 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2892 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SYNI DAMA N. IL 01/01/1988
avverso la sentenza n. 2721/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
22/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/se^ le conclusioni del PG Dott. 01:,1,.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 22/5/2013, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato a carico di Dama Syni, imputato di detenzione a
fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la pena di mesi
10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, riconosciuta l’attenuante
decidente ha ordinato la confisca dello stupefacente sequestrato, nonché
del denaro rinvenuto nella disponibilità del prevenuto.
Propone ricorso per cassazione il Syni personalmente, con il seguente
motivo:
-ha errato il Tribunale nel disporre la confisca della somma in sequestro,
ritenendo la stessa provento del reato, in violazione dell’art. 240
cod.pen..
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa logica
e corretta.
Osservasi che, a seguito della modifica dell’art. 445 cod.proc.pen., in caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444
cod.proc.pen., la somma di denaro sequestrata, pur non rappresentando
il prezzo del reato, bensì il provento o il profitto della attività di spaccio
dello stupefacente da parte del prevenuto, è suscettibile di confisca
facoltativa, nel senso che è stata estesa la possibilità di disporre la detta

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speciale di cui al co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90. Con la stessa pronuncia il

misura di sicurezza, rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall’art.
240 cod.pen..
Non è revocabile in dubbio che il giudice ha l’obbligo di motivare le
ragioni per cui ritiene di dovere disporre la confisca di determinati beni,
sottoposti a misura cautelare reale, ovvero, in subordine, le ragioni per le
addotte sulla provenienza del denaro o degli altri beni confiscati, di tal
chè la schematicità della argomentazione motivazionale, propria del rito
premiale ex art. 444 cod.proc.pen., non può estendersi
semplicisticamente alla applicazione della misura di sicurezza
patrimoniale ( ex multis Cass. 3/11/2009, n. 47179 ).
Nella specie il giudice di merito ha svolto un discorso giustificativo, sul
punto, nel qualificare le somme sequestrate quali provento del reato,
effettuando un puntuale richiamo alle risultanze processuali ( verbale di
arresto, sequestro della cocaina, dichiarazioni dell’acquirente, ammissioni
dello stesso prevenuto ), così da adempiere all’onere motivazionale
richiesto.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi pe ritenere che il
Syni abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616
cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al pagamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.500,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.500,00.

quali non possono reputarsi attendibili le giustificazioni, eventualmente,

Così deciso in Roma il 19/12/2013.

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