Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2892 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2892 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PISANIELLO PELLEGRINO N. IL 16/06/1973
avverso la sentenza n. 10484/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 07/12/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 31/01/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 20/06/2011, appellata da
Pellegrino Pisaniello, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 (come
contestato in atti) e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed C
18.000,00 di multa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato sul punto oggetto di impugnazione,
mediante valutazioni immuni da errori di diritto e conformi ai parametri di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (vedi sentenza 2 0 grado pag. 2)

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Pellegrino
Pisaniello con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 07 Dicembre 2012

Il Componente estensore

Il Presi ente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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