Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28918 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28918 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBI CINTI DANIELE N. IL 22/01/1984
avverso la sentenza n. 6719/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2015
Barbi Cinti Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp, pur risultandone i presupposti dagli
atti a disposizione del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
‘base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali , in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata commissione da
parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo , alla presenza di cause
di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere , alla sua inidoneità ad
integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente indica in alcun modo quali
sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe stato possibile
desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-15 .
OSSERVA