Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28917 del 10/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28917 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HOXHAJ KLODIAN N. IL 10/01/1985
STAICU MARIUS COSTANTIN N. IL 20/03/1977
avverso la sentenza n. 82/2013 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2015

PQM
La Corte dichiara inammissibile iricorsei e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
. Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2015.
l

i estensore Il Pre derite

OS SERVA
Hoxhaj Klodian e Staicu Marius Costantin ricorrono per cassazione avverso la
sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla responsabilità.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla base
di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5-12 della sentenza impugnata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA