Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28916 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28916 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO ANTONIO N. IL 16/09/1975
avverso la sentenza n. 766/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2015
OSSERVA
Romano Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e al
trattamento sanzionatorio .
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3-4 della sentenza impugnata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
lògico-giuridici . Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti
penali, anche gravi, dell’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2015.
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