Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28913 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28913 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRINA LAWRENSE N. IL 17/11/1969
avverso la sentenza n. 1189/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2015
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Prina Lawrense ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
“impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e
senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico
profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2015
I onsiglier e te sore
Il Pre idente
OSSERVA