Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28912 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28912 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO NARDO N. IL 04/12/1986
BEVILACQUA AMELIA N. IL 16/06/1984
avverso la sentenza n. 572/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2015
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OSSERVA
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove
siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar
conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, come si desume dalle considerazioni
formulate a pagina 4 della sentenza impugnata.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille ciascuno.
PQM
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille
ciascuno.
° Così deciso in Roma il 10-12-2015.
Romano Nardo e Bevilacqua Amelia ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della
legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 c.p.