Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28911 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28911 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARLONI PAOLO N. IL 16/12/1976
avverso la sentenza n. 3727/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2015
OSSERVA
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
“legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove
siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar
conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto
riferimento alla congruità della pena irrogata dal Giudice di prime cure, in
considerazione dell’applicazione del minimo edittale e delle circostanze attenuanti
generiche nella massima estensione nonché della modestia dell’aumento per la
continuazione.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo
quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 10-12-2015.
Canoni Paolo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine
al trattamento sanzionatorio.