Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28910 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28910 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASALI ANGELO N. IL 11/01/1957
avverso la sentenza n. 3120/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2015

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento
della scriminante speciale di cui all’art. 4 D.Lgs 288/1994 sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso
di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata,
avendo la Corte territoriale fatto riferimento al corretto e fisiologico esplicarsi
dell’attività compiuta dagli operatori della Polizia di Stato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2015.

OS SERVA
Casali Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e al
mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 4 D.lgt. 288/1994
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
-processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base
di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3-4 della sentenza impugnata.

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