Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2891 del 19/12/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2891 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
SENTENZA
sul ricorso proposto da Wadd Mustapha n. a Libreville (Gabon) il 02/02/1986;
avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 08/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza;
RITENUTO IN FATTO
1. Wadd Moustapha ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena del
Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
lamentando che la stessa ha disposto la confisca del denaro in sequestro nella
misura di euro 70,00 quale provento dell’illecita attività contestata, mentre la
stessa non poteva eccedere la somma di euro 40,00 giacché tale era stato il
provento come riferito dallo stesso acquirente della predetta sostanza e non
Data Udienza: 19/12/2013
potendosi comunque applicare l’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992 vertendosi
in ipotesi di lieve entità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, pur alla luce della novella
l’estensione dell’applicabilità – in caso di pena patteggiata – della misura di
sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p. (e non più
soltanto a quelle di confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.), incombe
sul giudice l’obbligo di esporre le ragioni per cui ritiene di dover disporre la
confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le
ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente
addotte sulla provenienza del denaro o degli altri beni confiscati. Di tal che la
schematicità della motivazione propria del rito speciale ex art. 444 c.p.p. non
può estendersi semplicisticamente all’applicazione della misura di sicurezza
patrimoniale (da ultimo, tra le tante, Sez. 4, n. 27935 del 02/05/2012, Anibaldi,
Rv. 253556; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085).
Nella specie un siffatto obbligo di motivazione, del tutto inadempiuto, posto che
in sentenza nulla si specifica sul punto, tanto più si imponeva in quanto il
Tribunale ha disposto la confisca di euro 70,00 corrispondente alla somma di
denaro in sequestro pur a fronte di un corrispettivo della cessione dello
stupefacente pari a soli euro 40,00.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio
limitatamente alla disposta confisca, al Tribunale di Torino;
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma in
sequestro con rinvio al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il Presidente
apportata dalla I. n. 134 del 2003 al testo dell’art. 445, comma 1, c.p.p. con