Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2891 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2891 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNATTASIO ARTURO N. IL 27/01/1946
avverso la sentenza n. 809/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 11/11/2015

106 Giannattasio

Motivi della decisione

penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 111 comma 13 e 186 comma 2 del Codice
della strada.
L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente non indica
neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure prospettate; sicché questa
Suprema Corte non è in grado di comprendere a cosa concretamente le doglianze si riferiscano.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Roma 11 novembre 2015

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne ha affermata la

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