Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28903 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28903 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PREVITE CARMELO N. IL 02/10/1959
avverso la sentenza n. 4194/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
24/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2015
Previte Carmelo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
&dine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp,
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali , in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata commissione da
parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo , alla presenza di
cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente indica in alcun
modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe stato
possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità dei
motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2015.
OSSERVA