Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28902 del 10/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28902 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVENGNA ANTONINO N. IL 21/08/1978
avverso la sentenza n. 936/2014 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2015

Avengna Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge in ordine al calcolo della pena,
con particolare riguardo all’ applicazione della recidiva.
Occorre osservare come il giudice abbia applicato, conformemente al disposto degli
artt 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti, essendogli preclusa l’irrogazione di
una pena diversa ed inferiore a quella oggetto dell’accordo, con il quale il trattamento
sanzionatorio è stato correttamente determinato, muovendo da una pena base di anni
1, aumentata ad anni 1 e mesi 8 per la contestata recidiva, aumentata ulteriormente di
mesi 1 per la continuazione, diminuita di un terzo per il rito, con pena finale di anni
1 e mesi 2 di reclusione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2015.

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA