Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2890 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2890 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPIS SILLA N. IL 17/04/1990
avverso la sentenza n. 6006/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
26/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
1ette/s.9ttte le conclusioni del PG Dott. 1/,’

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Torino, con sentenza del 26/6/2013, ha
applicato, su concorde richiesta delle parti, a carico di Papis Silla,
imputato di diversi fatti di reato ex art. 73, co. 2, d.P.R. 309/90, cessione a
terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la pena di anni 1 e mesi 4
in sequestro e del denaro rinvenuto sulla persona del prevenuto,
ammontante ad euro 685,00.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Papis, censurando la confisca
della somma in sequestro, erroneamente ritenuta dal decidente provento
dell’attività delittuosa.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal Tribunale, in particolare in ordine alla
disposta confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del prevenuto.
Osservasi, infatti, che il giudice di merito specifica come la somma di euro
686,00 debba ritenersi provento dell’attività delittuosa posta in essere dal
Papis, gravato, peraltro, da numerosi precedenti penali, al quale è stata
contestata la recidiva specifica reiterata quinquennale, elementi questi
atti a fare ritenere che lo stesso svolga detta attività di detenzione e
spaccio di stupefacenti in maniera professionale, traendo da essa il
proprio reddito.

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di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, ordinando la confisca della droga

Tanto è sufficiente per ritenere adempiuto da parte del decidente
l’obbligo di motivazione sul punto, specie considerata la natura del rito
premiale prescelto.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.500,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 5/12/2013.

Papis abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella

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