Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2890 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2890 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAHAT HUSSAIN N. IL 03/01/1968
avverso la sentenza n. 764/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 11/11/2015

103 Rahat
Motivi della decisione

L’appello qualificato come ricorso per cassazione proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante

esso è stato redatto da legale non abilitato al patrocinio davanti a questa Suprema corte.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo di
sanzione pecuniaria.

F’ Q A/I

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
Roma 11 novembre 2015

l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116.13 de/Codice della strada è inammissibile. Infatti

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