Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2890 del 07/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2890 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RUSSO CIRO N. IL 06/03/1988
2) MONTEFUSCO CIRO N. IL 25/04/1946
3) MEROLLA MASSIMO N. IL 03/05/1980
avverso la sentenza n. 6819/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 07/12/2012
RITENUTO IN Fano E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 20/01/2012, in
riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 04/03/2011 – appellata da
Ciro Russo, Massimo Merolla, Ciro Montefusco, imputati del reato di cui agli artt.
73, 80, comma 1 lett. b), d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in
atti, e condannati alla pena come loro rispettivamente inflitta – rideterminava la
pena per il Russo ed il Montefusco in anni due e mesi sei di reclusione ed C
(ossia anni sei di reclusione).
2. Tutti gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, ex art. 606, lett.
e) cod. proc. pen., deducendo che si trattava di detenzione di stupefacenti per
uso esclusivo personale.
3. La censura dedotta nel ricorso è del tutto generica e comunque infondata
(i ricorrenti in sede di Appello avevano rinunciato ai motivi di impugnazione
diversi dalla concessione dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
309/1990 e dalla rideterminazione della pena)
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ciro Russo,
Massimo Merolla, Ciro Montefusco con condanna degli stessi al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00
ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07 Dicembre 2012
Il Componente estensore
Il Pre idente
14.000,00 di multa; confermava la pena inflitta in primo grado a Ciro Merolla