Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28898 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28898 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALTESE GIUSEPPE N. IL 12/03/1970
avverso la sentenza n. 104/2015 TRIBUNALE di SAVONA, del
05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2015
Maltese Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla congruità della pena irrogata.
Occorre osservare come il giudice abbia applicato, conformemente al disposto degli
artt 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti, essendogli preclusa l’irrogazione di
una pena diversa ed inferiore a quella oggetto dell’accordo, onde la censura è
manifestamente infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-12-2015.
OSSERVA