Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28896 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28896 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IOVANOVIC FRANCO N. IL 06/11/1993
RADOSAVLJEVIC ELVIS N. IL 07/11/1994
avverso la sentenza n. 1306/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 27/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2015

Jovanovic Franco e Radosavljevic Elvis ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe , emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp e al trattamento
sanzionatorio.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
I ricorrenti, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a base
della decisione impugnata, non indicano in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione,
all’insussistenza dell’elemento soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione,
all’irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi
del reato contestato. Né i ricorrenti indicano in alcun modo quali sarebbero stati gli
atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere
immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
In merito alla censura concernente il trattamento sanzionatorio, occorre osservare
come il giudice abbia applicato, conformemente al disposto degli artt 444 ss cpp, la
pena concordata tra le parti, essendogli preclusa l’irrogazione di una pena diversa ed
inferiore a quella oggetto dell’accordo, onde la censura è manifestamente infondata
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili , con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500
Ciascuno, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato,
in favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2015.

OSSERVA

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