Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28895 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28895 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FECHTALI ABDELJABBAR N. IL 08/07/1982 parte offesa nel
procedimento
c/
PIZZUTO PATRIZIA
om) ~LA
avverso il ele-~3-n. 2950/2014 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2015

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
Cinquecento.
Così deciso in Roma il 10-12-2015.

OS SERVA
Fechtali Abdet5abbar, in qualità di persona offesa, ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza di archiviazione indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, segnatamente per omesso espletamento delle dovute indagini da
parte del P.M.
Risulta dagli atti che il provvedimento impugnato venne emesso all’esito dell’udienza
camerale, tenutasi a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata
dal p.m. In relazione a tale sequenza procedimentale , l’art 409 co 6 cpp dispone che
l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione soltanto nei casi di cui
all’art 127 co 5 cpp e cioè per violazione delle norme che disciplinano l’instaurazione
e l’esplicazione del contraddittorio. Nessun altro vizio del provvedimento è dunque
deducibile per cassazione onde le critiche formulate dal ricorrente alle determinazioni
di merito assunte dal Gip non possono trovare ingresso in questa sede.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di
inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

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