Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28893 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28893 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SBERNINI PAOLO N. IL 26/06/1967
avverso la sentenza n. 677/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2015

.,

OSSERVA

La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano
sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
.giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità,
attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e
sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a
pagina 3 della sentenza impugnata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la
motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata,
avendo la Corte territoriale escluso la concessione delle circostanze
attenuanti generiche alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali da cui
.è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
mille , determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore
della Cassa delle ammende.

Sbernini Paolo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Così deciso in Roma , alt ‘udienza del 10-12-2015.

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