Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2889 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2889 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Osagie John alias Dominic Phillips, n. in Nigeria il
23/12/1982;

avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Venezia in data 27/08/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni, in data 19/10/2013, del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale N. Lettieri, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Osagie John alias Dominic Phillips ricorre nei confronti della sentenza in data
15 aprile 2013 della Corte d’Appello di Venezia divenuta irrevocabile in data
14/07/2013 e compresa nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti
emesso il 13/08/2013 e notificato il 22/08/2013, rilevando di non essere mai
stato portato a conoscenza del procedimento a proprio carico avendone avuto
effettiva conoscenza unicamente al momento della notifica dell’esecutività della

Data Udienza: 19/12/2013

sentenza e chiede pertanto la sospensione dell’esecutività invocando le
condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’articolo 175, comma 2,
c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

rinuncia.
Infatti, in data 14/12/2013, il ricorrente ha fatto pervenire tramite l’Ufficio
matricola del carcere ove è detenuto rinuncia, da lui stesso sottoscritta, al
ricorso.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1,
lett. d), c.p.p.; Non risultando specificato che la rinuncia sia dovuta a cause
sopravvenute non imputabili al ricorrente, deve seguire, ex art. 616 c.p.p, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
denaro, che si ritiene equo determinare in euro 500,00, in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013

2

Il Cons’ • er

Il Presidente

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., per

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