Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2889 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2889 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAZZARI JONNI N. IL 03/10/1977
avverso la sentenza n. 4646/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 11/11/2015
102 Lazzari
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: si argomenta che la precedente condanna non consente la concessione di attenuanti
generiche. D’altra parte il ricorrente non spiega quali concrete e documentate ragioni potessero
giustificarle con riguardo al profilo di responsabilità.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 11 novembre 2015
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada è manifestamente