Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28889 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28889 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEO VINCENZO N. IL 27/01/1977
avverso la sentenza n. 958/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2015

OSSERVA

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede
di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del
giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del
decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto
riferimento ai gravi e reiterati precedenti penali da cui è gravato
L’imputato.
il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va
pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento
delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle
ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende
di euro mille.
Così deciso in Roma il 10-12-2015.

Leo Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della
legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio.

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