Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28882 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28882 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUDA NELU N. IL 11/04/1970
avverso la sentenza n. 1013/2015 TRIBUNALE di GENOVA, del
09/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2015
Buda Nelu ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa ex
art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio
Occorre osservare come il giudice abbia applicato, conformemente al disposto degli
artt 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti, essendogli preclusa l’irrogazione di
una pena diversa ed inferiore a quella oggetto dell’accordo, onde la censura è
manifestamente infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende
PQM
-La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2015 .
OSSERVA