Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2888 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2888 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TIBERI STEFANO N. IL 02/11/1987
avverso la sentenza n. 5046/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 11/11/2015
101 Tiberi
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: l’entità della pena e la durata della sospensione della patente sono rapportate alle
modalità del fatto che ha determinato un incidente, nonché alla grave condanna per furto in
appartamento.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 11 novembre 2015
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada è manifestamente