Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2887 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2887 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALTESU MASSIMILIANO N. IL 10/02/1973
avverso la sentenza n. 5225/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 11/11/2015

99 Maltesu

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di

infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici. La sospensione della pena non è stata mai richiesta, mentre è stata richiesta ed
ottenuta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Inoltre, la responsabilità è
stata desunta dai sintomi e dall’alcoltest eseguito con apparecchio identificato, sulla cui
regolarità non esistono concrete ragioni di dubbio.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 11 novembre 2015

responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada è manifestamente

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