Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2887 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2887 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VITALI DANIELE N. IL 21/06/1980
2) KHALIFA OMAR N. IL 05/10/1976
avverso la sentenza n. 3769/2006 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di RAVENNA, del 29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 07/12/2012

Ritenuto:
– che gup presso il tribunale di Ravenna, con sentenza del 29/9/2011, ha applicato su richiesta
delle parti nei confronti di Daniele Vitali e Omar Khalifa, imputati del reato di cui agli artt. 81 cpv
cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, per avere detenuto ai fini della successiva cessione a terzi sostanze
stupefacenti di cui alla tabella I prevista dall’art. 14, e, solo il primo anche del reato di cui agli artt.
110 e 378 cod. pen., la pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, al Vitali, e di mesi 3

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); ne può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che i ricorsi per cassazione proposti dalla difesa dei prevenuti in punto di carenza di motivazione,
ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo motivo di
gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria immediata
di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in ordine alla
inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza di cause di
non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno di essi al versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 7/12/2012.
Il Consigliere estensore
dot i Santi Gazzara

I rsdente
dott.ssa Cla

iassoni

di reclusione ed euro 3.000,00 di multa al Khalifa;

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