Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28867 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28867 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLDANO IGNAZIO N. IL 11/09/1959
avverso la sentenza n. 6243/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 91.2015, la Corte di Appello di Milano confermava la
pronuncia del 16.5.2013, con la quale il Tribunale della sede aveva condannato SOLDANO Ignazio
alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p. e 9, comma
2, L. n. 1423/56 (plurime violazioni della prescrizione di non rincasare più tardi delle ore 21).
Disattendeva la Corte territoriale la tesi difensiva secondo la quale non era stata raggiunta la

La sentenza di primo grado, a tal proposito, aveva evidenziato:
– che in un precedente controllo gli operanti avevano assistito al sopraggiungere del
SOLDANO presso la propria abitazione, il quale, nell’occasione, utilizzava l’ingresso secondario del
complesso residenziale;
– che la residenza dell’imputato non era così estesa da impedire la propagazione dei suoni
attraverso le stanze;
– che l’ipoacusia dedotta limitava solo in parte la capacità uditiva dell’imputato come
dimostrato dalla documentazione in atti;
– che i segnali acustici erano stati reiterati ben due volte per quasi dieci minuti mediante
l’uso del citofono e del campanello di casa, nonché del telefono.
Si trattava, secondo la Corte di merito, di indizi gravi, precisi e concordanti ad adeguato
supporto della responsabilità dell’imputato.
Ostavano, infine, alla concessione delle attenuanti generiche la grave intensità del dolo,
emergente dalla reiterazione delle violazioni nel tempo, e i numerosissimi precedenti a carico
dell’imputato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione SOLDANO Ignazio, per il tramite del difensore,
denunciando vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del
reato, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all’entità della pena.
Assume il difensore del ricorrente che in nessuna delle tre occasioni contestate era stato
possibile, sulla base degli atti, dimostrare con certezza che il SOLDANO si fosse allontanato dalla
propria abitazione.
La motivazione della Corte d’Appello era manifestamente illogica: pur dando per ammesso
che gli operanti avessero effettivamente svolto diverse prove al citofono esterno al condominio e al
campanello dell’abitazione o avessero bussato alla porta, senza ricevere mai risposte, essi non
potevano trarne l’aprioristica conclusione che il controllato fosse uscito in violazione degli obblighi
della misura di prevenzione, senza svolgere alcun ulteriore accertamento.
Analogamente illogica era la motivazione per aver disatteso i rilievi fotografici prodotti, che
descrivevano la dislocazione degli ambienti della casa del ricorrente in modo tale da chiarire che il
campanello era posto solo nell’ingresso, di tal che, anche per la difficoltà uditiva del ricorrente, era
escluso che lo squillo potesse essere sentito fino alla camera da letto, separata dall’ingresso dalla
stanza della cucina.
2

prova dell’assenza dell’imputato dalla propria dimora.

La mancata concessione delle attenuanti generiche non poteva essere ancorata alla
presenza dei precedenti penali, avendo omesso la Corte di Appello di apprezzare il percorso di
risocializzazione effettuato dal SOLDANO, riconosciuto dal Magistrato di Sorveglianza.
Infine, i Giudici del gravame, nel controllare la pena inflitta in primo grado e nel valutare la
congruità degli aumenti per la continuazione, non aveva tenuto conto che, ai sensi dell’art. 133 c.p.,
si doveva guardare anche alla condotta successiva al reato e, dunque, al già citato percorso di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è basato su motivi aspecifici, perché si risolve, essenzialmente, nella mera
riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, adeguatamente confutate dalla Corte
territoriale nei termini sintetizzati nella superiore esposizione in fatto; ovvero, tende a una rilettura
delle emergenze probatorie, che è, come noto, inammissibile nella presente sede.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici dell’appello, diversamente da quanto assunto
dalla difesa, si sono fatti carico degli elementi addotti in favore dell’imputato, spiegando logicamente
che degli stessi si era tenuto conto contenendo la pena base nel minimo edittale.
Altrettanto logicamente hanno ancorato il diniego delle attenuanti generiche non solo ai
precedenti penali, ma anche alla speciale intensità del dolo.
2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, a favore della Cassa delle
ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00 (mille), ai
sensi dell’art. 616 c.p.p..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

risocializzazione intrapreso dal condannato.

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