Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28865 del 03/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28865 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVANZI ROSSANO N. IL 17/08/1967
avverso la sentenza n. 873/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 29.5.2014, la Corte di Appello di Firenze confermava la
decisione emessa in data 9.11.2010, con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato
AVANZI Rossano alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 2 L. n. 1423/56,
consistito nel non aver ottemperato al divieto di fare ritorno nel comune di Livorno, come da
provvedimento adottato dal Questore di quella città, notificatogli 1’8.8.2006.

provvedimento del Questore, osservando che le ragioni di “urgenza qualificata”, associate alla
pericolosità dell’AVANZI, risultavano in esso puntualmente esplicitate, con riferimento alla
recente scarcerazione dell’imputato per il reato di tentato furto in abitazione commesso in
concorso con CHIERICI Francesco in Livorno e al suo rintraccio nel medesimo centro cittadino
in compagnia dello stesso CHIERICI, unitamente al quale cercava di defilarsi alla vista degli
agenti. Si evidenziava, inoltre, come l’AVANZI fosse senza fissa dimora e senza mezzi di
sussistenza leciti, facendo ritenere la sua ulteriore permanenza in Livorno un concreto pericolo
per la sicurezza della comunità, con conseguente urgenza di disporre il suo allontanamento dal
luogo.
Le ragioni di urgenza, in quanto tali, giustificavano la mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento, che risultava, pertanto, legittimo sotto questo profilo.
(

Erano infondate anche le contestazioni circa il difetto di motivazione del provvedimento,
dato che esso conteneva l’espressa menzione degli elementi che giustificavano il giudizio di
pericolosità sociale dell’AVANZI, tra i quali i numerosi precedenti penali e di polizia a suo carico
e i provvedimenti di rimpatrio dai vari comuni d’Italia, oltre alla recente scarcerazione per reati
commessi nel territorio di Livorno con altri pregiudicati.
Insussistenti i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragioni dei
plurimi e specifici precedenti a carico dell’imputato.
La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, infine, era impedita dalla
condizione ostativa prevista dall’art. 59, comma 2, lett. a), L. n. 689/81, trattandosi di reato
commesso nell’ultimo decennio da persona già condannata per due volte per reati della stessa
indole.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione AVANZI Rossano,
per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione alla
configurabilità del reato per essere illegittimo il provvedimento del Questore in quanto affetto
da difetto di motivazione, anche con riferimento all’art. 7 L. n. 241/1990 e, con il secondo, vizio
di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

La Corte di Appello disattendeva i motivi con cui veniva contestata la legittimità del

1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto basato su motivi non specifici,

costituenti mere riproposizioni di tesi già correttamente confutate con la sentenza di appello nei
termini riportati nella superiore esposizione in fatto.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa

dell’ art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA