Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28862 del 03/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28862 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAZIZI ERION N. IL 08/09/1983
avverso la sentenza n. 278/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 20.6.2014, la Corte di Appello di Firenze, in parziale
riforma della decisione resa il 18.7.2013 dal Tribunale della sede, concessa l’attenuante di cui
all’art. 5 L. n. 895/67, riduceva a undici mesi di reclusione la pena inflitta ad HAZIZI Erion per il
reato di cui agli artt. 2 e 7 della stessa legge (detenzione illegale di una pistola semiautomatica
Beretta, cal. 6,35).

priva di munizionamento, concedeva all’appellante l’attenuante di cui all’art. 5 L. n. 895/67,
anche valutando la documentazione prodotta dalla difesa, da cui poteva arguirsi che il
prevenuto aveva cambiato stile di vita.
Non riteneva, viceversa, la Corte fiorentina di concedere ulteriori riduzioni di pena previo
riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando che il fatto restava di un certo rilievo,
atteso che si trattava pur sempre di arma da fuoco perfettamente funzionante la cui detenzione
dimostrava la pericolosità sociale dell’imputato; ciò comportava anche l’impossibilità di
concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante il pericolo di
recidivanza.
2.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, denunciando

violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 164, comma 1, c.p..
Secondo il difensore, il giudizio circa il mancato ravvedimento dell’imputato e la
conseguente negazione del beneficio della sospensione della pena discendeva da una
valutazione ancorata esclusivamente al passato. Per altro verso, il richiamo alla pericolosità
intrinseca della detenzione dell’arma integrava un giudizio del tutto oggettivo, cui rimaneva
estranea qualsivoglia prospettazione del comportamento futuro dell’imputato.
Infine, la circostanza di un ravvedimento dell’imputato considerata dalla Corte a
proposito dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 5 L. n. 895/67 rendeva evidente la
contraddizione con il criterio successivamente adottato di una sorta di ultrattività della
pericolosità manifestata al momento della commissione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché deduce censure essenzialmente

articolate sul piano del merito, mirando a sovrapporre a quella della Corte territoriale una
diversa lettura degli elementi emersi dal processo.
Manifestamente infondato, d’altro canto, si reputa il rilievo sulla contraddittorietà della
motivazione, avendo i Giudici dell’appello discrezionalmente, ma non illogicamente, ritenuto di

2

La Corte territoriale, tenuto conto del modesto calibro dell’arma e del fatto che fosse

poter valorizzare il prospettato cambiamento di stile di vita del ricorrente solo nei limiti della
concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 5 L. n. 895/67.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 3 Dicembre 2015

art. 616 c.p.p..

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