Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2886 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2886 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Padovano Giovanni, n. a Pompei il 04/09/1967;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 25/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Policastro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione limitatamente alla contravvenzione contestata e con rinvio per la
determinazione della pena;
udite le conclusioni dell’Avv. Gianzi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/10/2012 la Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato
inammissibile l’appello presentato da Padovano Giovanni avverso la sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore di condanna alla pena di anni uno e mesi due di
arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 44 lett. b) del
d.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di opere abusive; ha osservato in
particolare che l’atto di appello, spedito in data 10/04/2012, è pervenuto in data
18/04/2012 e, quindi, successivamente alla scadenza del termine di giorni

Data Udienza: 28/11/2013

quindici maturato il 10/04/2012, non potendo considerarsi la data di spedizione
dell’atto giacché non utilizzata la forma della raccomandata prevista per legge.

2. Ha proposto ricorso l’imputato.
Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 583 e 591 c.p.p. nonché la
mancanza di motivazione ed il travisamento della prova. In particolare,

sentenza impugnata abbia ritenuto l’ atto di appello spedito con la posta
ordinaria mentre in realtà lo stesso è stato trasmesso tramite raccomandata con
avviso di ricevimento a cura di “Postai service s.a.s.”, trovando perciò
applicazione il disposto di cui all’art. 583 c.p.p.; né può rilevare il fatto che sia
stata utilizzata la posta privata anziché il servizio delle “Poste italiane S.p.A.”:
infatti lo stesso d. Igs. n. 58 del 2011, a parziale modifica del d. Igs. n. 261 del
1999, ha riconosciuto la perfetta equiparazione di “Poste italiane” ad altre poste
private, tranne che per taluni atti provenienti dagli uffici pubblici per i quali si è
mantenuto il monopolio riservato a Poste italiane in esso non rientrante l’atto di
specie (dovendo tale eccezione essere rigorosamente e tassativamente
interpretata).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
L’art. 583 prevede, al comma 1, che “le parti e i difensori possono proporre
l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di
raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico
ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e
appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria
sottoscrizione” e, al comma 2, che “l’impugnazione si considera proposta nella
data di spedizione della raccomandata o del telegramma”.
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto, nella sentenza impugnata, non
potersi fare ricorso a detta norma, che, va subito chiarito, ove utilizzata, avrebbe
consentito di ritenere tempestivo il gravame essendo l’atto di appello stato
spedito in data 10/04/2012 (a fronte di scadenza del termine di impugnazione in
data 11/04/2012 in quanto decorrente, ex art. 585, comma 1, c.p.p., dal
26/03/2012), in quanto non utilizzata la forma della raccomandata.
Tuttavia, la lettura degli atti, consentita a questa Corte in ragione della natura
processuale del motivo sollevato, permette di constatare che l’Avv. Annunziata,
2

allegando al ricorso anche documentazione relativa, si duole del fatto che la

difensore di fiducia dell’imputato, ebbe, in data 10/04/2012, a spedire al
Tribunale di Nocera Inferiore, mediante raccomandata (vedi la testuale
annotazione, sulla busta, “Rac. A. R.”) del servizio “Postai Service s.a.s” l’atto di
gravame.
Ciò posto, diviene quindi dirimente, atteso che l’art. 583 cit. si limita a riferirsi al
mezzo della raccomandata senza ulteriori specificazioni, stabilire in via

spedizione fornita dal servizio delle “Poste Italiane S.p.a” o possa includere
anche, come si sostiene in ricorso, la raccomandata fornita da un servizio di
recapito privato.

3.1.

Va allora rammentato che, a seguito della direttiva 97/67/CE del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/12/1997, concernente regole comuni
per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio, nonché a seguito della legge 5/02/1999
che ha delegato, all’art. 1, commi 1 e 3, il Governo a recepire la predetta
direttiva, è stato approvato il d. Igs. 22 luglio 1999, n. 261 con cui, recependosi
appunto detta direttiva, si è, tra l’altro, per effetto anche delle modifiche
apportate dal d. Igs. n. 58 del 2011, di recepimento della direttiva 2008/6/CE (a
sua volta modificativa della direttiva 97/67/CE) stabilito che : 1) la fornitura dei
servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla distribuzione
degli invii postali nonché la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica
costituiscono attività di preminente interesse generale (art. 1, comma 1); 2) sia
assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso
ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti
del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle
zone rurali e montane, a prezzi accessibili all’utenza, dovendo tale servizio
necessariamente comprendere : a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg; b) la raccolta, il trasporto, lo
smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 Kg; c) i servizi relativi
agli invii raccomandati ed agli invii assicurati; 3) debba essere definito “fornitore
del servizio universale” il “fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che
fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è
stata notificata alla Commissione” (arti., comma 2, lett. o); 4) il servizio
universale sia affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 di attuazione
della direttiva 2008/6/CE (art. 23, comma 2); 5) l’offerta al pubblico di singoli
servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio
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interpretativa se detto mezzo debba restare circoscritto alla raccomandata di

universale sia soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del ministero
dello sviluppo economico (art. 5); 6) siano affidati in via esclusiva al fornitore del
servizio universale, per esigenze di ordine pubblico : a) i servizi inerenti “le
notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse
con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e
successive modificazioni”; b) i servizi “inerenti le notificazioni a mezzo posta di

1, nel testo in vigore dal 30/04/2011).
Si è così realizzata la “liberalizzazione” del servizio postale nel senso della sua
apertura al mercato peraltro temperata, come appena visto, dall’affidamento in
via transitoria, per quindici anni a decorrere dal 30/04/2011, quale data di
entrata in vigore del d. Igs.n. 58 del 2011, a “Poste Italiane S.p.a.” del servizio
universale e, ulteriormente, proprio in ragione di tale veste, dell’affidamento in
via esclusiva alla stessa “Poste Italiane S.p.a.”, in particolare, per quanto qui
rilevante, del servizio relativo a “le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui
alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni”. Va in
particolare, quanto a quest’ultimo punto, precisato che, mentre originariamente
l’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 prevedeva, al comma 5, che fossero riservati al
fornitore del servizio universale, “gli invii raccomandati attinenti alle procedure
amministrative e giudiziarie”, dal 30/04/2011, per effetto appunto delle
modifiche apportate dall’art. 4 del d. Igs. n. 58 del 2011, la riserva è stata
circoscritta alle notificazioni di atti connesse con le notificazioni di atti giudiziari.

3.2. Ritiene allora questa Corte che, al quadro normativo appena esposto, debba
conseguire come, nel caso di specie, quando già era in vigore l’art. 4 del d. Igs.
n. 261 del 1999 nell’attuale testo, l’appellante ben potesse ritualmente ricorrere
al servizio di raccomandata della Postai Service S.a.s., regolarmente autorizzata
ad operare con licenza individuale 684/09 come evincibile dalla busta relativa
alla raccomandata in atti (vedi per una diversa soluzione fondata, però, sul fatto
che,a differenza della fattispecie qui in esame, nel caso colà trattato doveva farsi
applicazione, con riferimento peraltro a vere e proprie notificazioni, del testo
dell’art. 4 anteriore a quello in vigore dal 30/04/2011, Cass. civ. sez. n.2262 del
2013; Cass. civ., sez. 1, n. 20440 del 2006).
Deve infatti ritenersi che tra i servizi ancora oggi riservati in via esclusiva a Poste
Italiane, secondo quanto previsto dal già più volte menzionato art.4 del d. Igs. n.
261 del 1999, non possa rientrare il servizio di spedizione con raccomandata
dell’atto di impugnazione di cui all’art. 583 c.p.p.; invero, premesso che il
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cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″ (art. 4, comma

principio del favor impugnationis comporta che le ipotesi di riserva esclusiva in
oggetto debbano essere tassativamente interpretate con esclusione di ogni
possibile estensione in via anche solo analogica, va rilevato come la spedizione di
cui all’art. 583 c.p.p. sia atto concettualmente diverso da quello della
“notificazione a mezzo posta di atti giudiziari”, risolvendosi, appunto, in una
“spedizione” sia pure a mezzo posta volta a far pervenire non ad una
a quo) l’atto di

gravame. Una conferma di ciò, del resto, la si può trarre dal fatto che la
“notificazione della impugnazione”, disciplinata dal successivo art. 584 c.p.p.,
riguarda unicamente il caso in cui l’atto di impugnazione, una volta pervenuto
presso il giudice della sentenza impugnata, viene, appunto, notificato alle parti
private senza ritardo, da ciò derivando come la distinzione tra “spedizione” della
impugnazione e “notificazione” della impugnazione sia ben presente anche allo
stesso legislatore.
4. In conclusione, essendo stato l’atto di appello ritualmente spedito nei termini
di impugnazione previsti dalla legge, deve ritenersi erronea la sentenza della
Corte d’Appello di Salerno di inammissibilità dell’appello stesso, sentenza che va,
conseguentemente, annullata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Salerno
per la trattazione del gravame. Infatti all’annullamento, da parte della
Cassazione, del provvedimento di inammissibilità dell’impugnazione, ancorché
emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha
pronunciato, trattandosi di un provvedimento per il quale è normalmente
prevista la forma dell’ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo,
richiede, in caso di sua invalidità, l’annullamento senza rinvio con la trasmissione
degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell’impugnazione stessa (Sez.
5, n. 5166 del 17/03/1992, Cannaò e altro, Rv. 190077).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013
Il Con

lier est.

I li Presidente

controparte, bensì all’ufficio giudiziario (nella specie il giudice

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