Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2885 del 07/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2885 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PECERE ANGELO N. IL 28/07/1955
avverso la sentenza n. 1943/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 07/12/2012
1) La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 9.3.2012, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Brindisi del 16.5.2011, con la quale Pecere Angelo era
stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
equivalenti alla recidiva, applicata la diminuente per la scelta del rito, per i reati di cui
agli artt.110 c.p., 4 D.L.vo 74/2000 (capo a), 110 c.p., 4 D.L.vo 74/2000 (capo b), 110
c.p., 5 D.L.vo 74/2000 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione, riduceva
la pena inflitta in primo grado ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Ricorre per cassazione il Pecere, a mezzo del difensore, denunciando il vizio di
motivazione, non avendo la Corte territoriale analizzato concretamente l’intera
vicenda prima di pervenire alla pronuncia di condanna e non avendo dato conto dei
criteri utilizzati per la determinazione della pena.
2) Il ricorso è generico, perché non adempie all’onere di indicare in modo specifico le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento
(art.581 lett.c) c.p.p.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma 1
lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.000,00.
Così deciso in Roma il 7.12.2012
OSSERVA