Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28841 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28841 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NUCERA ANTONIO N. IL 20/07/1968
avverso l’ordinanza n. 2232/2012 TRIB. LIBERTA di MILANO, del
04/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Nucera Antonio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Milano , in data 4-1-13 , che ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale della stessa città ,
in data 8-10-12, in ordine al delitto di cui all’ad 73 DPR 309/90 per avere , in
concorso con Drago Maurizio e Giugno Saverio , ceduto a Strangio Salvatore
un quantitativo imprecisato di cocaina. In Pioltello il 12-2-2010.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione degli artt 292 e 125 co
3 cpp nonché degli artt 13 co 3 e 111 Cost poichè l’ordinanza genetica è priva
dell’esposizione degli indizi e delle esigenze cautelari a fondamento del titolo
custodiale e degli elementi di fatto da cui essi sono desunti. Nel caso di specie,
ci si trova di fronte ad un rinvio sostanziale , da parte del Gip prima e del
Tribunale del riesame poi , agli atti di polizia giudiziaria , riversati
integralmente nelle ordinanze cautelari. Né i giudici di merito hanno fornito
una qualsivoglia motivazione in merito al tempo trascorso dalla commissione
del reato, circa due anni, durante i quali l’indagato non ha commesso alcun
reato né è stato sottoposto ad alcun altro procedimento penale.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt 273, 192 co 3 e 4,
195 co 7, 203 e 271 co 1 cpp , non potendosi sostenere che i riferimenti a
prodotti alimentari alludessero a sostanze stupefacenti poiché l’incontro
tra Strangio , Nucera , Drago e Giugno è avvenuto , per l’appunto , nel
capannone di una società che si occupa di generi alimentari.
2.2. Il terzo, il quarto e il quinto motivo investono la problematica delle
esigenze cautelari , in ordine alle quali nell’ordinanza genetica non si
rinviene alcuna motivazione riguardante specificamente la posizione di
Nucera. Deve d’altronde considerarsi pacifico che il Nucera abbia rivestito
un ruolo di scarsa importanza, non essendogli state contestate operazioni
concernenti ingenti quantitativi di stupefacente né essendogli ascritta
l’aggravante ex art 7 I. 203/91 . D’altronde i giudici di merito non hanno
indicato le ragioni per le quali le esigenze cautelari ritenute sussistenti
non potessero essere soddisfatte con altre misure , in considerazione
della mancanza di precedenti penali specifici e del tempo trascorso dalla
perpetrazione del reato. Anche lo stato di latitanza del Nucera non è
rilevante poiché l’assenza dell’indagato non è stata determinata
dall’emissione del provvedimento nei suoi confronti ma si protrae da

1.

tempo. Non si comprende dunque perché misure gradate debbano
essere considerate inadeguate.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il primo e il secondo motivo di ricorso esulano dal numerus clausus delle
censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della
prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito
,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano
sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter
logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di
misure cautelari personali , infatti , allorchè , come nel caso in disamina , sia
denunciato , con ricorso per cassazione , vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza , alla Corte suprema spetta il compito di verificare,
in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e al limiti che ad
esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle
ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a
carico dell’indagato , controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della
logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie. La richiesta di riesame ha infatti , come mezzo d’impugnazione ,
la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza
cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art 292 cpp e ai presupposti
ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La
motivazione della decisione del tribunale del riesame , dal punto di vista
strutturale , deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato
articolo, che si ispira al modulo di cui all’ art 546 cpp , con gli adattamenti
resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare , non
fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della
responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei
procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è ,
conseguentemente, inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

rigore argomentativo , allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli
indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli
elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati
dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. un. 22-3-2000 , Audino , Cass. pen.

3.1. Nel caso di specie , il Tribunale, anche riportando ampi stralci della
motivazione dell’ordinanza genetica , ha enucleato le risultanze delle
intercettazioni e dei servizi di osservazione espletati che assumono
rilevante significazione dimostrativa nei confronti del Nucera,
esaminandole analiticamente ed evidenziando come il riferimento allo
stupefacente fosse stato dissimulato con espressioni criptiche ( la
“conserva di pomodoro”, le “scatole” e il “prezzo” )del tutto incongruenti
con il contesto delle conversazioni intercettate e delle modalità operative
, che richiamavano il vero oggetto della cessione.
Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza impugnata è dunque enucleabile
una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso
in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma
dell’ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in
questa sede. D’altronde ,in tema di sindacato del vizio di motivazione , il
compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria
valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito , bensì di stabilire
se , come nel caso in disamina , questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione
di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti ,e se
abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv 203428). ). Costituisce infatti
ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte , che il giudice di
legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire
se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione , ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art 606 co 1 lett e) cpp
non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali
o una diversa interpretazione delle prove . In altri termini , il giudice di
3

2000, 2231).

legittimità , che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non
può divenire giudice del contenuto della prova , non competendogli un
controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo
controllo è riservato al giudice di merito , essendo consentito alla Corte
regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione
(cfr,, ex plurimis , Cass Sez fer. , 3-9-04 n. 36227, Rinaldi , Guida al dir., 2004
n. 39, 86; Cass sez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella , ivi, 2004, n. 36, 64; Cass ,
Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli , ivi, 2004 n. 26, 75).
In particolare, l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni telefoniche
intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di
legittimità ove , come nel caso in disamina , le relative valutazioni siano
motivate in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Cass ,
Sez V 17-11-2003 n. 47892, Senno, Guida al dir. 2004, n. 10, 98).
4. Anche il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso si collocano al di fuori
dell’area della deducibilità nel giudizio di cassazione, poiché la valutazione
delle esigenze cautelari di cui all’art 274 cpp integra un giudizio di merito che,
se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile
in cassazione ( Cass. 2-8-1996, Colucci , Nuovo dir. 1997, 316). Occorre però
considerare che Sez. un. 24-9-2009 n. 40358, Latta nzi ( rv 244377) ha
stabilito che, in tema di misure cautelari , il riferimento al tempo trascorso
dalla commissione del reato, di cui all’ad 292 co 2 lett. C) cpp ,impone al
giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del
soggetto, in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la
decisione sulla misura cautelare, giacchè ad una maggiore distanza temporale
dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari.
4.1.

Al riguardo , il Tribunale ha evidenziato che le cessioni contestate
appaiono gravi perché vedono coinvolti trafficanti di livello considerevole e
si inseriscono in un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso. La
pericolosità del Nucera è poi rafforzata dalla sua condizione di latitante e
di soggetto che non svolge una regolare attività lavorativa in Italia e che
pertanto deve presumersi tragga i mezzi di sostentamento da attività
illecite. E’ dunque elevato il rischio di reiterazione criminosa. Trattasi di
motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici , in quanto
ancorata a specifiche circostanze di fatto . Il giudice a quo ha così
pienamente assolto all’obbligo di individuare , in modo puntuale e
4

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dettagliato , gli elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del
pericolo di reiterazione criminosa , non fronteggiabile con misure meno
gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96, Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ;
con esclusione di ogni presunzione o congettura ( Cass 19-9-95, Lorenzetti ,
Cass. pen. 1997 , 459) e specificando i termini dell’attuale ed effettiva
potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi
e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente
Filippi , C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995 , Biancato , C.E.D. Cass. n.
202259).
4.2. In ordine poi al parametro di cui all’ad 275 cpp , occorre osservare come
l’indagine che il giudice deve compiere per accertare l’adeguatezza di
misure gradate , presupponga l’individuazione del grado di intensità delle
esigenze cautelari da soddisfare e l’indicazione delle ragioni per le quali
misure meno afflittive vengano ritenute inidonee allo scopo e non
proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato ( Cass. 21-7-92, Gardino
, C.E.D. cass. n. 191652 ; Cass. 26-5-94, Montaperto , C.E.D. Cass. n.
199030). In presenza di adeguata motivazione al riguardo , le
determinazioni del giudice di merito sfuggono al sindacato di legittimità , al
quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative
statuizioni. Nel caso in disamina , il giudice a quo ha sottolineato che
misure non custodiali non garantirebbero in alcun modo la mancata
ripresa dei contatti con gli ambienti criminali con i quali il Nucera ha
dimostrato familiarità . Né è rawisabile una volontà dell’indagato di
comportarsi in modo rispettoso degli obblighi connessi alla detenzione
domiciliare. Trattasi di motivazione immune da vizi logico giuridici , in
quanto aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del
provvedimento cautelare appena richiamate.
5. L’estraneità delle doglianze formulate dal ricorrente al novero delle censure
deducibili nel giudizio di cassazione comporta, a norma dell’art 606 co 3 cp ,
l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM

probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997,

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E.1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 8-4-13.

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