Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2884 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2884 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Pellegrini Alessandro, nato a Genova il 12.1.1965;
avverso la sentenza emessa il 6 febbraio 2013 dal giudice del tribunale di
Alba, sezione distaccata di Bra;
udita nella pubblica udienza del 19 novembre 2013 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento de/processo
Il giudice del tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con la sentenza
in epigrafe dichiarò Pellegrini Alessandro colpevole del reato di cui all’art. 5,
lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, perché quale legale rappresentante
della “CB Italia Industriale Alimentari S.r.l.” deteneva per vendere o comunque
impiegava nella preparazione di alimenti insaccati di carne suina di vario genere
(salami crudi, pasta di carne, tranci di coppa, carne suine di tipo muscolo) in
cattivo stato di conservazione in quanto sottoposti a congelazione senza l’utilizzo di idonea attrezzatura ed in particolare senza l’utilizzo dell’abbattitore di
temperatura, e lo condannò alla pena di € 8.000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena.
L’imputato, a mezzo dell’avv. Paolo Pacciani, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la sentenza impugnata si fonda su una prova che il tribunale ha dichiarato inutilizzabile ai fini decisori. Osserva che la sentenza impugnata lo ha ritenuto responsabile sulla base di due specifici elementi di prova. Il primo è costituito dalla deposizione del mar. Mauceri che ha riferito di avere accertato che sulla superficie

Data Udienza: 19/11/2013

esterna di alcuni salumi era visibile un sottile strato di grasso; il secondo consiste nella valutazione effettuata dal dottor Piumatti, medico del Servizio Veterinario ASL CN2, che ha esaminato i prodotti alimentari indicatigli dagli operanti
del N.A.S. e li ha giudicati in cattivo stato di conservazione. Il dott. Piumatti era
stato chiamato dal mar. Mauceri appunto per verificare le modalità e lo stato di
conservazione dei salumi ed il giudizio da lui espresso era stato inserito nel
verbale di sequestro redatto dal N.A.S., acquisito al fascicolo del dibattimento.
Osserva che, dal momento che il dottor Piumatti non è stato esaminato nel corso
del dibattimento, le sue considerazioni, unicamente rinvenibili all’interno del
verbale di sequestro, non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini decisori. Durante l’istruttoria dibattimentale – e, precisamente, nel corso dell’udienza celebratasi il 12.11.2012 – il giudice di prime cure ne aveva infatti espressamente
dichiarato l’inutilizzabilità. Al contrario di quanto a prima vista sembrerebbe
emergere dal verbale riassuntivo, dal verbale redatto con il sistema della fonoregistrazione risulta che il giudice, a seguito di esplicita contestazione della difesa, ha espressamente e incontrovertibilmente dichiarato l’utilizzabilità del verbale di sequestro nella sola parte in cui documenta l’accertamento irripetibile
compiuto dalla polizia giudiziaria, dichiarando l’inutilizzabilità ai fini decisori
delle valutazioni espresse dal dottor Piumatti. La sentenza impugnata presenta
quindi una grave e manifesta discrasia tra le risultanze emerse all’esito dell’istruttoria dibattimentale, nel corso della quale non sono state acquisite le valutazioni del medico veterinario, e la motivazione del provvedimento, che invece
si fonda proprio su tali considerazioni, in precedenza dichiarate inutilizzabili.
Le valutazioni del dott. Piumatti sono poi state decisive ai fini della deliberazione del giudice, che ha posto a fondamento della sua decisione non tanto l’esito dell’accertamento condotto dal N.A.S., quanto piuttosto il giudizio del Piumatti. Inoltre, nel corso dell’istruttoria è stata esaminata la dottoressa Elisabetta
Genta, consulente tecnico della difesa, la quale ha giudicato assolutamente corrette le modalità di conservazione degli alimenti adottate presso il salumificio
del Pellegrini. Ora, le considerazioni della dottoressa Genta non possono certo
essere state sormontate dalle dichiarazioni del Maresciallo Mauceri, che ha
condotto un accertamento circoscritto e che ha richiesto l’intervento del medico
veterinario proprio affinché esprimesse valutazioni di tipo tecnico rispetto alle
modalità dì conservazione dei prodotti.
2) violazione di norme processuali perché il tribunale ha utilizzato una
prova non legittimamente acquisita nel dibattimento e perciò inutilizzabile ai fini decisori. Ed invero, le prove, specie se ndichiarative, non possono essere
precostituite dalle parti ma devono essere assunte oralmente e nel contraddittorio, onde consentire l’esame incrociato del dichiarante e garantire il diritto di difesa dell’imputato. Nel caso di specie il Tribunale ha violato le disposizioni
normative che disciplinano l’assunzione delle prove ed ha utilizzato una prova
illegittimamente acquisita ai fini della deliberazione della sentenza. E infatti,
pur in assenza del consenso della difesa dell’imputato (e, anzi, nonostante l’esplicita opposizione del difensore) e senza che ricorresse alcuna delle ipotesi di
cui agli artt. 512-513 c.p.p., all’udienza del 12.11.2012 è stato acquisito il verbale di sequestro 21.4.2009 redatto dal N.A.S. di Alessandria, avendo la difesa

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dichiarato di opporsi all’acquisizione dell’atto “nella parte in cui viene riferito
un accertamento che è sostenuto dal dottor Piumatti che è al punto 10” del verbale stesso. La difesa ha quindi rifiutato il consenso rispetto alla parte del verbale contenente il giudizio espresso dal dottor Piumatti il quale, evidentemente,
avrebbe dovuto riferire l’esito del proprio accertamento oralmente e nel corso
dell’istruttoria. La sentenza di condanna si fonda su una prova non legittimamente acquisita nel corso del dibattimento e il dettato normativo di cui all’art.
526 c.p.p. risulta pertanto pacificamente violato.
3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in
ragione dell’omessa valutazione di una prova acquisita nel corso dell’istruttoria
e del conseguente travisamento delle risultanze processuali. Ricorda che il giudice ha ritenuto non provata la tesi difensiva perché non aveva trovato adeguato riscontro probatorio nelle dichiarazioni del teste Giaccardo, che semmai dimostravano l’infondatezza dell’assunto, Sennonché il giudice ha visibilmente
travisato le risultanze probatorie. La difesa per contrastare l’imputazione di avere sottoposto a congelazione insaccati di carne suina di vario genere senza l’utilizzo di idonea attrezzatura ed in particolare senza l’utilizzo dell’abbattitore dì
temperatura, aveva indicato un consulente tecnico specializzato in materia di igiene e sicurezza degli alimenti (dottoressa Elisabetta Genta), la quale aveva dichiarato che (i) per la conservazione dei prodotti stagionati non risulta necessario l’impiego dell’abbattitore di temperatura, e che (ii) lo stoccaggio temporaneo
di carni fresche in una cella di congelamento non può procurare alcun effetto
negativo sulla conservazione del prodotto. Pur a fronte della evidente rilevanza
delle affermazioni del consulente tecnico, il tribunale ha omesso di farvi il benché minimo riferimento. In sostanza, il giudice ha posto a fondamento della
propria decisione una prova inutilizzabile (il giudizio del dottor Piumatti) ed ha
invece omesso il benché minimo riferimento ad un elemento di prova perfettamente utilizzabile e di segno opposto (le valutazioni della dottoressa Genta).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il giudice ha invero fatto corretta applicazione del principio enunciato da
questa Corte, secondo cui «Integra il reato di detenzione di prodotti alimentari
in cattivo stato di conservazione (art. 5, comma primo, lett. b), L. 30 aprile
1962, n. 283) anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto
alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità
estrinseche con cui si realizza. (Nella specie, la modalità di conservazione inappropriata era consistita nel congelamento “ordinario” di un quantitativo di
carne, modalità ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente, l’unico procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, è il
congelamento mediante ricorso ad abbattitori di temperature)» (Sez. III,
11.3.2010, n. 15094, Greco, m. 246970).
I fatti sui quale è stata fondata la declaratoria di responsabilità sono stati
poi ritenuti provati sulla base del verbale di ispezione e sequestro ritualmente
acquisito e delle dichiarazioni del teste mar. Mauceri, il quale ha riferito di avere accertato che all’interno di una cella frigorifera a temperatura di congelamen-

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si trovavano insaccati di carne suina di vario genere per complessivi Kg. 918
e carne fresca per Kg. 66; che sulla superficie esterna di alcuni salami era visibile uno strato sottile di ghiaccio; che il congelamento era stato effettuato mediante un procedimento inidoneo, senza l’utilizzazione di un abbattitore di temperatura; che le predette sostanze alimentari si trovavano quindi in un cattivo
stato di conservazione; che le stesse inoltre erano stivate senza alcuna indicazione esterna della data di sottoposizione al trattamento termico.
Il ricorrente non contesta gli accertamenti eseguiti dal mar. Mauceri ma
eccepisce che la sentenza si sarebbe fondata (anche) sulle valutazioni del veterinario della ASL dott. Piumatti (chiamato sul posto dai carabinieri), valutazioni
riportate nel verbale di sequestro senza però che il dott. Piumatti fosse stato
chiamato a deporre in dibattimento e che pertanto erano inutilizzabili, e che tali
del resto sarebbero state dichiarate dal giudice di primo grado.
L’eccezione è infondata. Innanzitutto, invero, dagli atti messi a disposizione di questa Corte non risulta che il giudice abbia mai dichiarato inutilizzabili le
considerazioni fatte dal dott. Piumatti e riportate nel punto 10 del verbale di sequestro, dove peraltro si dice pure che tali dichiarazioni erano riportate anche
in un apposito verbale redatto dallo stesso dott. Piumatti ed allegato al verbale
di sequestro.
In secondo luogo, risulta dal verbale dell’udienza del 12.11.2012 che il
verbale di sequestro venne regolarmente acquisito al fascicolo del dibattimento
con l’accordo delle parti, le quali non si opposero alla sua acquisizione.
Inoltre, la dichiarazione del mar. Mauceri, nella parte in cui fa riferimento
alla dichiarazione resa dal dott. Piumatti in sede di sopralluogo, è pienamente
utilizzabile perché non risulta che la difesa abbia mai chiesto l’audizione di tale
teste di riferimento, nel momento in cui il verbale di sequestro venne acquisito
agli atti e nel momento in cui il mar. Mauceri richiamò anche tale dichiarazione.
In ogni caso è assorbente e decisiva la considerazione che, quand’anche la
valutazione del dott. Piumatti fosse inutilizzabile, ciò sarebbe irrilevante ai fini
della decisione perché nella specie il cattivo stato di conservazione degli insaccati in questione è stato dal giudice del merito ritenuto provato sulla base degli
accertamenti compiuti direttamente dal teste mar. Mauceri, il quale aveva personalmente accertato, tra l’altro, che gli insaccati erano stati congelati senza
l’utilizzazione di un abbattitore di temperatura, tanto che all’esterno di taluni
prodotti vi era del ghiaccio. L’eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni del
Piumatti, quindi, non intaccherebbe gli elementi probatori sui quali si fonda la
decisione impugnata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual i.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19
novembre 2013.

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