Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2884 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2884 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUTTINI WALTER N. IL 02/08/1978
avverso la sentenza n. 1212/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

motivazione avversata, propone una diversa lettura dei fatti di causa o,
comunque, una diversa valutazione discrezionale, in questa sede escluse, non
essendo consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove
il proposto ragionamento alternativo appaia di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla
sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel
delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo
dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I. 20 febbraio 2006
n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della
motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la
fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si
trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non
è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata
valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove
acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del
merito. Il “novunn” normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo
della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della
prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio
in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile
rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli
elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia
stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione.
Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del
proprio convincimento vagliando analiticamente la questione qui rievocata: lo
stupefacente complessivamente sequestrato (tre episodi) per tipo (cocaina) e
quantità (350 gr.) era tale da consentire il frazionamento in diverse centinaia di
dosi, nel mentre il dubbio instillato dalla difesa in relazione alla quantità di
principio attivo risultava irrilevante in quanto dal complesso delle indagini (in
ispecie intercettazioni) risultava chiaro che la sostanza aveva soddisfacente
effetto drogante; nel mentre, peraltro, la forma processuale prescelta dalle parti
(rito abbreviato) non aveva consentito di far luogo ad alla perizia tossicologica,
ora invocata.
Le censure della difesa, in definitiva, pretendono una rilettura nel merito della
vicenda, inammissibile in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione
della sentenza di appello esente da manifesti vizi logici e quindi insindacabile in
questa sede e saldamente agganciata alle risultanze probatorie.

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa:rEa
cp
4;
mte
o ssut
ititi
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa d Ile am ende.
Così dec
ma, novembre 2015

D

OSSERVA
1. Buttini Walter, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe del
reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, deduce vizio motivazionale
per non essere stata configurata l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 del
predetto art. 73.
2. Il ricorso è inammissibile.
La censura formulata è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 606,
co. 3°, c.p.p. e sorretta da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. Il ricorrente omettendo del tutto di confrontarsi effettivamente con la

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