Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2884 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2884 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PORCACCIO GIUSEPPE N. IL 24/06/1966
avverso la sentenza n. 1776/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 07/12/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 13/10/2011,
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 14/05/2007, appellata da
Giuseppe Porcaccio, imputato dei reati di cui agli artt. 171 ter, comma 2 lett. a),
L. 633/1941 e 648 cod. pen. (come contestati in atti) e condannato alla pena di
mesi sette di reclusione ed C 350,00 di multa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc, peri., in
relazione: alla responsabilità penale dell’imputato; alla mancata concessione
delle attenuanti generiche; alla misura della pena ed alla concessione della
sospensione condizionale della pena.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche perché prive
dell’indicazione di motivi specifici e pertinenti. La Corte Territoriale ha comunque
congruamente motivato sui punti oggetto di impugnazione (vedi sentenza 2°
grado pagg. 2, 3)

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe
Porcaccio con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 07 Dicembre 2012

Il Componente estensore

Il Pre idente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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