Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28839 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28839 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IANI’ ETTORE N. IL 12/11/1948
avverso l’ordinanza n. 1137/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
22/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.; Ci
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Data Udienza: 08/04/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. lanì Ettore ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Roma , in data 22-12-2012 , che ha confermato il decreto di
sequestro preventivo ,emesso dal Gip del Tribunale di Roma , il 30-11-2012
, preordinatamente alla confisca ex art 322 ter cp , di 4 fabbricati , fino alla
concorrenza di euro 6.117.910, 07 , in ordine al delitto di cui agli artt 319 e
delle politiche agricole ; a Ricciardi Stefania , dirigente dell’Ufficio ”
Comunicazione e informazione” ; a Biedzinska e lanì ,la prima legale
rappresentante fino al 2007 e direttore del Consorzio Uniprom ; il secondo,
legale rappresentante di soggetti consorziati Uniprom , quali corruttori , in
quanto l’Ambrosio , per essersi prodigato per l’aggiudicazione dell’appalto di
euro 936.474, 39 e di altri 3 appalti , del valore complessivo di oltre 5,1
milioni, aggiudicati in favore di Uniprom , riceveva dal predetto Consorzio e
dalla consorziata AGCI Agrital 82.964, 63 euro , erogati alla moglie, Ricciardi
Stefania, fino all’anno 2009 nonché, nell’anno 2010, un contratto di lavoro a
favore di Krupa Izabela Malgorzata , con la quale l’Ambrosio intratteneva una
relazione sentimentale e che veniva assunta presso il Consorzio Uniprom , in
forza del patto corruttivo. In Roma fino al 15-4-2011.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione dell’art 321 cpp e
degli artt 319,321 e 322 ter cp e vizio di motivazione del
provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto sussistente il
fumus del delitto di corruzione nei confronti dello lanì poiché
l’ordinanza non individua in concreto né l’accordo corruttivo tra !ani e
Ambrosio né gli atti amministrativi che sarebbero espressione di tale
mercimonio. Nè si contesta la violazione di norme concernenti la scelta
del contraente , l’affidamento ad esso delle prestazioni d’opera, il
regolare svolgimento del rapporto contrattuale, dopo l’aggiudicazione
dell’appalto. Neppure si accenna a quali sarebbero stati i
comportamenti illeciti che avrebbero determinato aggiudicazioni contra
legem al Consorzio. Del resto , Krupa Isabela è stata assunta nel
settembre 2010 , allorchè il ricorrente non era più da tre anni
Presidente del Consorzio Uniprom , in forza di una reale esigenza di
personale da parte del Consorzio e della qualificazione professionale
della Krupa , che aveva svolto attività analoga presso il Ministero
polacco. E’ vero che la Ricciardi ha ricevuto somme dal Consorzio
Uniprom ( circa 82 000 euro complessivi dal 1999 al 2009 ) a titolo di

321 cp , ascritto ad Ambrosio Giuseppe, quale capo di gabinetto del Ministro

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Risulta dal provvedimento
impugnato che il sequestro preventivo, preordinato alla confisca ex
art 322 ter cp, è stato disposto sulla base dell’assunto che “il profitto
, per i corruttori della Uniprom , lo lannì e la Biedzinska, ammonti a
una somma non inferiore a quella di euro 6.117.910 , 07 , valore
degli appalti sin qui individuati” . Orbene, questa Corte ha già avuto
modo di pronunciarsi nel senso che l’asserto secondo cui la nozione
di profitto, nell’ottica delineata dall’art 322 ter cp , in presenza di un
contratto di appalto ottenuto con la corruzione di pubblici funzionari
, si identifica con il valore del rapporto sinallagmatico instaurato
con la PA è senz’altro incompatibile con una corretta ermeneutica
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compensi ma ciò è accaduto in forza dello svolgimento di una
prestazione professionale , alla quale il Consorzio era stato
giuridicamente obbligato in forza del decreto 2-7-98 del Direttore
generale del Ministero delle Politiche Agricole , che prevedeva i
compensi da corrispondere ai componenti del Comitato di controllo per
la gestione dei finanziamenti comunitari erogati anche al Consorzio
Uniprom , tra cui la Ricciardi. I pagamenti sono stati effettuati con
bonifico bancario e a fronte di emissione di fatture e sono stati
sottoposti al controllo della Ragioneria dello Stato e della Corte dei
conti. Né vale rilevare che tale decreto era firmato dall’Ambrosio
perché esso era previsto da normative europee come obbligo per lo
Stato italiano. Anche la partecipazione della moglie al Comitato era
perfettamente naturale, trattandosi di una dirigente del Ministero. Nè
valenza probatoria hanno le comunicazioni intercettate , soprattutto
via sms , tra Ambrosio e lanì , che dimostrano solo la frequentazione tra
i due ma nessun accordo corruttivo.
2.1. Con il secondo motivo, si afferma che l’ordinanza impugnata non
ha individuato il profitto da assoggettare a confisca per equivalente.
Del tutto erroneamente esso viene individuato nel valore economico
complessivo degli appalti e non nell’utile netto effettivamente
conseguito. Né la determinazione di esso può essere rinviata al
momento delle successive statuizioni di confisca poichè l’entità del
profitto deve essere esattamente individuata o preventivamente
individuabile con certezza.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

della norma in disamina ( Sez VI 29-4-2009 n. 17797, rv. n. 243319
;Sez VI, 14-10-2009 n. 46215, rv. n. 246495) . Al riguardo, Sez. Un.
2-7-2008 n. 26654 ( rv. n. 239926) ha infatti condivisibilmente
stabilito che, con specifico riferimento al disposto dell’art 322 ter cp
,il profitto è da definirsi come beneficio aggiuntivo di tipo
patrimoniale direttamente correlato al reato. E le Sezioni Unite
hanno precisato che tale nozione generale di profitto può subire un
un’attività non illecita ma perfettamente lecita , come quella
imprenditoriale . Infatti , nelle ipotesi in cui il comportamento
penalmente rilevante non coincida con la stipula del contratto in sé
( c.d. reato-contratto) ma vada ad incidere unicamente sulla fase di
formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione ( c.d.
reato in contratto) , è possibile enucleare aspetti leciti del
rapporto.Ragion per cui il corrispettivo di una prestazione
regolarmente eseguita dall’obbligato ed accettata dalla controparte
, che ne trae comunque una concreta utilitas , non può costituire
una componente del profitto del reato perché trova titolo legittimo
nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi sine causa
o sine iure. In conclusione , la relazione sinallagmatica impone di
distinguere, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il
vantaggio economico direttamente derivante dall’illecito penale ,
che rappresenta il profitto confiscabile , dagli introiti connessi ad
una corretta erogazione di prestazioni , comunque svolta in favore
dell’Amministrazione , pur nell’ambito di un rapporto inquinato ,
nella genesi o nell’esecuzione , dall’illecito. Dunque il profitto , nel
sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art 322 ter cp , è
costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata
derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al
netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal
danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico ( Sez VI 1311-2008 n. 42300, rv. n. 241332). Ne deriva che, nella specifica
ipotesi di contratto di fornitura di beni o di servizi in favore della
pubblica amministrazione , viziato all’origine da illiceità penale, il
privato che adempia agli obblighi contrattuali ha diritto al relativo
corrispettivo e occorre pertanto verificare attentamente , onde
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ridimensionamento allorchè il reato si inserisca nel quadro di

evitare un’ingiusta duplicazione del sacrificio economico imposto al
soggetto responsabile dell’illecito, se l’Amministrazione pubblica
abbia tratto una qualche utilità dalla prestazione del privato.
Laddove poi dalle risultanze degli accertamenti espletati non
dovessero emergere elementi significativi in ordine ai profili appena
delineati , il giudice di merito è tenuto a trarne le conseguenze il
tema di illegittimità del sequestro preventivo adottato senza un
adeguato supporto giustificativo,
4. La disamina di tali
profili è del tutto estranea al tessuto
motivazionale del provvedimento impugnato. Manca, in particolare
, la disamina dei tre passaggi fondamentali attraverso cui si snoda il
procedimento di applicazione della confisca di valore : 1 ) la previa
individuazione, nella loro oggettiva consistenza, dei beni costituenti
“profitto” o “prezzo” del reato, di cui sia impossibile la diretta
ablazione; 2) la loro stima economica ; 3) l’identificazione , nel
patrimonio del reo , di beni di corrispondente valore ( c.d.
tantundem) . Il primo dei predetti passaggi implica che neppure nel
caso della confisca per equivalente possa prescindersi dalla
preliminare esigenza di una rigorosa delimitazione causale del
nucleo storico di profitto o prezzo, strettamente correlato al reato (
Sez. Un. 25-6-2009 n. 38691), il quale deve pertanto essere certo
nella sua obiettiva esistenza ed entità ( Sez V, 3-7-2002 n. 32797 ,
rv. n. 222741) . Essendo infatti la value confiscation improntata ad
una logica di residualità , l’individuazione, a monte, del profitto
illecito assicura il supporto materiale a cui poter commisurare il
controvalore confiscabile , laddove risulti impraticabile l’ablazione
diretta.
5. Non è d’altronde sostenibile che il provvedimento cautelare reale
abbia una latitudine applicativa più ampia di quella del
provvedimento ablatorio emesso all’esito del giudizio di cognizione
poiché è la disciplina della confisca a cristallizzare l’oggetto del
vincolo reale interinale , ciò comportando un’anticipazione al
momento dell’adozione del sequestro preventivo di tutte le
questioni inerenti all’applicazione del provvedimento definitivo ( Sez
Un. 27-3-2008 n. 26654 rv. n. 239926).
4

10 ,

6. L’ordinanza impugnata va dunque annullata , con rinvio al
Tribunale di Roma per nuovo esame, alla stregua dei principi sin qui
esposti. Quest’ epilogo decisorio rende ultroneo l’esame del primo

PQM
ANNULLA L’ORDINANZA IMPUGNATA E RINVIA PER NUOVO ESAME AL TRIBUNALE DI ROMA.

COSÌ deciso in Roma , all ‘udienza dell’ 8-4-13 .

motivo di ricorso.

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