Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28838 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28838 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERNARDINI ALFREDO N. IL 18/08/1951
avverso l’ordinanza n. 3773/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
20/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
t./
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

71A
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Bernardini Alfredo

!torre per cassazione , tramite il difensore,

avverso

l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, in data 20-12-12 , che ha
confermato , relativamente alla gravità indiziaria , l’ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma il 30-11-12, sostituendo il regime

Confederazione italiana agricoltori (CIA) e gerente di fatto di RR.TT.II. , nel bando di
gara FOOD4U , in cambio di una promessa di pagamento, abbia chiesto ed ottenuto
dal coindagato Mariani Michele, assistente amministrativo del Mi P.A.A.F. , oltre a
notizie riservate , la redazione dell’offerta economica da presentare per conto di
RR.TT.II. , con mandataria Simmetrie e partners , riconducibile al medesimo
Bernardini , materialmente predisposta dal consulente Annavini Paolo, su richiesta
del Mariani( Capo A) .
In secondo luogo si ipotizza che il Bernardini si sia adoperato per l’approvazione
della seconda annualità del progetto “La giornata nazionale della cultura che nutre”
, a favore del raggruppamento di imprese a lui riconducibile, versando l’importo di
5000 euro alla coindagata Giandomenico Carmelina , Direttore amministrativo di
Ismea , già responsabile dell’Ufficio Organizzazione, Sviluppo e Controllo di gestione
dell’Ente ( Capo R).
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , vizio di motivazione in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi relativamente all’imputazione cautelare sub A) poiché ,
nella specie , ciò che emerge è esclusivamente una doverosa promessa di
pagamento di una prestazione professionale a un soggetto privato (Annavini ) ,
completamente estraneo alla pubblica amministrazione,che elaborò l’offerta
economica di partecipazione alla gara , per conto di Bernardini , senza alcun nesso
fra l’utilità promessa e un’attività illecita da compiersi da parte del pubblico ufficiale.
L’unico aiuto fornito da Mariani al Bernardini è infatti consistito nel consigliargli un
esperto per la redazione dell’offerta economica , come si evince dalle stesse
intercettazioni riportate nell’ordinanza del Gip. Non vi fu alcuna rivelazione di
notizia riservata né a Bernardini né ad Annavini tant’è che l’offerta economica
redatta per conto di Bernardini è risultata essere ultima. Non vi fu alcuna promessa
di compenso né alcun asservimento della funzione pubblica. Né è stato dimostrato

intramurale con gli arresti domiciliari , in ordine a due episodi di corruzione propria.
L’ipotesi accusatoria è che il Bernardini , quale capo ufficio stampa della

che il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della
prestazione dell’utilità.
2.1. Il secondo motivo investe invece la sussistenza dei gravi indizi relativamente al
capo R. E’ infatti di natura del tutto congetturale l’asserto secondo il quale si può
desumere il pagamento illecito della somma di euro 5000 dalla mera successione
delle conversazioni fra Bernardini , il suocero e la Giandomenico. Ed è parimenti una
contributo di euro 870.000 per la seconda annualità di un progetto realizzato solo
per un anno, come risulta da attestazione del Direttore generale dell’Ismea.
D’altronde dalle telefonate intercettate si evince solamente che Bernardini
preannunciò una visita alla Giandomenico e che egli voleva “farle un regalo” ; e, per
altro verso ,che il Bernarolini chiese al suocero di prelevare 5000 euro. Ma da ciò non
può in alcun modo inferirsi che i 5000 euro fossero destinati alla Giandomenico e,
ancor meno , che costituissero la retribuzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio.
2.2. Il terzo motivo, si appunta invece sulla problematica inerente ai pericula
libertatis , non sussistendo le esigenze cautelari di cui all’art 274 lett c) cpp , in
considerazione dell’incensuratezza dell’indagato , che si è dimesso da tutte le
cariche ricoperte in seno alla Confederazione italiana degli agricoltori, e del tempo
trascorso dalla commissione del reato, che risale al 2010.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Per quanto attiene alle esigenze cautelari , è
da segnalare l’esigenza di individuare in modo puntuale e dettagliato gli elementi
atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa ,
non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96 , Aloè
, C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di ogni presunzione o congettura ( Cass 199-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997 , 459) e specificando i termini dell’attuale ed
effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi
e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la
ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass. n.
209876; Cass. 9-6-1995, Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259). Nel caso in disamina, il
2

congettura ritenere un risultato positivo per il Bernardini lo stanziamento di un

meramente congetturale è poi l’asserto secondo cui il Bernardini “potrebbe”
mettere al servizio di altri soggetti privati quel sistema di conoscenze e relazioni ,
coltivato nel corso della sua attività di lobbyng , non indicando il Tribunale alcun
elemento a supporto di tale ipotesi. Tale apparato giustificativo non appare
pertanto congruo né aderente alle linee concettuali, in tema di motivazione del
provvedimento cautelare, appena richiamate. Totale mancanza di motivazione è
poi riscontrabile in ordine al profilo inerente al rilevante intervallo cronologico
intercorso tra la commissione dei fatti e l’adozione della misura cautelare,
contrariamente alle indicazioni desumibili da Sez. Un. 24-9-2009 n. 40358, Lattanzi
( rv 244377), la quale ha stabilito che, in tema di misure cautelari , il riferimento al
tempo trascorso dalla commissione del reato, di cui all’ad 292 co 2 lett. C) cpp
,impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del
soggetto, in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la
decisione sulla misura cautelare , giacchè ad una maggiore distanza cronologica dai
fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. Il Tribunale tace del
tutto al riguardo , limitandosi all’apodittico asserto inerente all’inidoneità di tale
rilievo, così come di tutte le circostanze poc’anzi richiamate, ad inficiare il giudizio
prognostico formulato dal Gip.
4. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di
quella genetica poiché un eventuale giudizio di rinvio , attesa la puntuale e
completa disamina del materiale acquisito ,non potrebbe in alcun modo portare ad
una sensibile modifica dello spettro cognitivo e valutativo sulla base del quale
valutare la problematica inerente ai pericula libertatis né si delinea la possibilità di
nuove emergenze processuali (Sez. un. 30-10-2003, Andreotti , Cass. pen. 2004,811;
Sez. un. 30-10-2002, Carnevale , Cass. pen 2003, 3276). La caducazione del titolo
custodiale rende ultronea la disamina dei primi due motivi di ricorso.

3

discorso motivazionale del giudice a quo è inficiato da profili di contraddittorietà e di
manifesta illogicità poiché il Tribunale , pur avendo correttamente evidenziato il
limitato numero, l’entità degli episodi corruttivi contestati , l’età , lo stato
d’incensuratezza dell’indagato , l’effetto di deterrenza derivante dall’avvenuto
disvelamento del sistema corruttivo e le rassegnate dimissioni dalle cariche
ricoperte nella C.IA. non ha tratto le logiche conseguenze , in ordine alla
ravvisabilità delle esigenze cautelari , della rilevazione di tali circostanze. Di natura

PQM
IN ACCOGLIMENTO DEL MOTIVO RIGUARDANTE LE ESIGENZE CAUTELARI ANNULLA SENZA RINVIO
L’ORDINANZA IMPUGNATA NONCHÈ QUELLA IN DATA 30 NOVEMI

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