Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28837 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28837 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCIARDI STEFANIA N. IL 15/04/1953
avverso l’ordinanza n. 3759/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
20/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. V, (..(
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IL 4 -1A-44 1
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Udit i difensor Avv..

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Data Udienza: 08/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Ricciardi Stefania ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Roma, in data 20-1.2-12 , che ha confermato, in ordine ai
gravi indizi, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gìp del
Tribunale di Roma il 30-11-12, sostituendo il regime intramurale con gli
arresti domiciliari , in ordine ai reati di corruzione propria e di turbativa
d’asta. L’ipotesi accusatoria è che l’indagata, in qualità di dirigente del
Ministero delle Politiche Agricole, abbia affidato servizi con la procedura di
affidamento diretto alla società Studio Ega srl , in cambio del pagamento dei
biglietti di aereo per un viaggio in Corsica, per l’importo di euro 2.797, 90 (
Capo D) ; abbia favorito l’aggiudicazione della gara pubblica relativa al
progetto “Marinando” al Raggruppamento di imprese composto da Union
Contact e da Selecto srl , in cambio di oggetti di arredo per la casa e di
emolumenti corrisposti a Sabatini Tiziana , componente della segreteria di
Ambrosio Giuseppe, Capo di gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole e
coniuge della Ricciardi , per l’importo complessivo di 8000 euro , nonché a
Bruno Lodovico , fidanzato della figlia , Ambrosio Benedetta, per un importo
pari a 750 euro e alla nipote, Ricciardi Monica, per un importo pari a 3000
euro ( Capo 5); abbia affidato mediante procedura negoziata , senza previa
pubblicazione, un appalto al Touring Club Italiano, in cambio di prestazioni di
servizi a favore di Sorbini Oliviero , soggetto a lei vicino ( capo V); si sarebbe
prodigata per l’aggiudicazione di appalti in favore della Uniprom e della
consorziata Agci Agrital in cambio di emolumenti a lei erogati, per l’importo
complessivo di euro 82.964, 63 e di un contratto di lavoro a favore di tale
Krupa lsabela Malgorzata ( Capo W) nonché in favore della Irepa Onlus , in
cambio dell’erogazione di somme di danaro per l’importo complessivo di
11.110 euro ( capo X) .
2. La ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione degli artt
273, 309, 292 cpp e 318, 319 e 321 cp poiché il provvedimento impugnato è
motivato essenzialmente per relationem all’ordinanza genetica , con la sola
aggiunta di affermazioni apodittiche, inidonee a confutare i rilevi mossi dalla
difesa, che aveva posto in luce la natura di atti vincolati dei provvedimenti
adottati dalla Ricciardi ,che non possono dunque integrare gli estremi del
reato di cui all’ad 319 cp . Ciò vale soprattutto per il capo D ) , che inerisce ad
un contratto stipulato dalla Ricciardi in veste di delegata del dirigente, che
aveva già approvato il progetto. Così come su delega del dirigente la Ricciardi
aveva liquidato il contributo, la cui erogazione era già stata disposta dagli
organi superiori In relazione all’addebito di cui al capo S ) , la Ricciardi aveva
dedotto l’insussistenza di intercettazioni o comunque di elementi attestanti
pressioni od interferenze da lei poste in essere per l’aggiudicazione della gara
ma il Tribunale non ha offerto adeguata risposta. Analoghe considerazioni

1.

Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto depositato 1’8-4-2013 , la Ricciardi ha dichiarato di rinunciare
all’impugnazione.
con conseguente condanna al
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile
pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle
ammende che si stima equo quantificare in euro 300.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO TRECENTO IN
FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza dell’8-4-13 .

valgono per il capo T, che ha ad oggetto la stessa gara. Nemmeno in relazione
al capo V è precisato il contributo concorsuale e causale offerto dalla
Ricciardi . In relazione poi agli addebiti di cui ai capi W, X e Y, viene
individuata una confidenzialità di rapporti tra i privati e il coindagato
Ambrosio Giuseppe, senza precisare le ragioni per le quali tale
confidenzialità debba assumere una valenza indiziaria nei confronti della
Ricciardi.
2.1. Il secondo motivo investe invece le esigenze cautelari , essendo stata
applicata misura coercitiva pur in presenza di sospensione disciplinare dal
servizio

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