Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28835 del 12/04/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28835 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Torino in data 19/12/2016

– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza pubblica del 12/4/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell’imputato, Avv. Rosalba Cannone, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 10770/11 resa in data 18/2/2011, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta
Penale, annullava la decisione della Corte d’Appello di Torino del 27/10/2008, che aveva
confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti di A.A. per il delitto
di cui agli artt. 110 cod.pen, 73, 80,comma 2, Dpr 309/90 per aver acquistato, ricevuto,
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Data Udienza: 12/04/2018

trasportato e comunque illecitamente detenuto kg 69,859 di hashish, fatto accertato in Rivoli e
Venaria il 16/5/2005, limitatamente all’aggravante dell’ingente quantità che escludeva,
rinviando alla Corte d’Appello di Torino per nuova determinazione della pena.
Giudicando in sede di rinvio,la Corte d’Appello di Torino disattendeva l’eccezione di prescrizione
formulata dalla difesa e riduceva la pena inflitta al ricorrente ad anni due,mesi tre di reclusione
ed euro 5.800,00 ci multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo con unico,

avendo la Corte territoriale disatteso l’eccezione di prescrizione, maturata nel tempo intercorso
tra l’annullamento parziale e lo svolgimento del giudizio di rinvio, ritenendo la formazione del
giudicato in ordine alla sussistenza del fatto reato e alla penale responsabilità dell’imputato.
Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione della disciplina di cui
all’art. 624, comma 1, cod.proc.pen., assumendo la formazione di un giudicato parziale invece
che di una mera preclusione processuale alla proposizione e all’esame di questioni in punto di
responsabilità, avendo l’imputato interposto appello avverso la sentenza di primo grado con
esclusivo riferimento alla sussistenza dell’aggravante ex art. 80, al bilanciamento delle
circostanze e all’entità della pena inflitta. Pertanto, alla stregua della giurisprudenza di
legittimità dalla difesa evocata, il giudice di rinvio avrebbe dovuto rilevare la prescrizione del
delitto ascritto al ricorrente, maturata nel novembre 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate.

La giurisprudenza di legittimità da epoca risalente ritiene configurabile il giudicato progressivo,
concetto strettamente legato all’iter processuale attraverso il quale si riduce progressivamente
l’ambito del “thema decidendum” a seguito del consolidamento di profili definiti e non
impugnati che possono concernere l’accertamento del fatto, la responsabilità dell’autore e la
punizione dello stesso. La progressione per fasi e gradi del processo e le previsioni normative
che ne scandiscono lo sviluppo, in particolare per il giudizio d’impugnazione improntato al
principio devolutivo, comportano, infatti, preclusioni endoprocessuali che possono concernere
l’accertamento del reato e la conseguente responsabilità dell’imputato ma non la pena da
irrogare, atteso che il trattamento sanzionatorio riveste un ruolo autonomo rispetto al reato e
si pone su un piano derivato rispetto alla valutazione circa la sussistenza dell’illecito e la
soggettiva ascrivibilità all’agente.
Nella distinzione concettuale tra reato e punibilità e nella constatazione che l’accertamento di
responsabilità e l’irrogazione della pena possono intervenire in momenti diversi dell’iter
processuale trova, dunque, ragione e giustificazione la configurabilità del giudicato
progressivo. Già Sez. Unite n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640, fissava il principio che
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articolato motivo l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 624, comma 1, cod.proc.pen.,

qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la
questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi
sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della
decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute
all’annullamento parziale. Nello stesso senso Sez. 4, n. 7018 del 14/04/1999, Sportaro, Rv.
213797;Sez. 6, n. 13416 del 21/10/1998, D’Amore, Rv. 213900. Siffatta linea ermeneutica
appare decisamente maggioritaria nel panorama giurisprudenziale e costante nell’elaborazione
più recente, la quale ha ribadito che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di

dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicché la formazione del
giudicato progressivo impedisce,in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato
per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale
(Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792; Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015,
Catanese, Rv. 264815; Sez. 6, n. 2324 del 19/12/2013 , P.G. in proc. Ben Lahmar, Rv.
258251).

La Corte di Legittimità ha,inoltre,ritenuto manifestamente infondate le questioni di
costituzionalità – per violazione degli artt. 27, comma secondo, 111 Cost., 624 e 627, comma
terzo, cod. proc. pen., là dove non consentono di dichiarare estinto il reato rispetto al quale il
termine di prescrizione sia decorso nel giudizio di rinvio disposto soltanto per la
rideterminazione della pena, evidenziando, da un lato, che non si può ritenere la punibilità
elemento costitutivo del reato, come tale in grado di condizionarne il perfezionamento, e i
dall’altro, che vige nel sistema il principio della formazione progressiva del giudicato che rende
insuscettibili di riesame i capi e punti della sentenza non impugnati (Sez. 2, n. 44949 del
17/10/2013, Abenavoli, Rv. 257314; per analoga questione sollevata in relazione ai parametri
di cui agli artt. 111 e 3 Cost., Sez. 6, n. 45900 del 16/10/2013 , Di Bella, Rv. 257464).

3.1 Devesi aggiungere che il ricorrente distingue tra giudicato parziale e preclusione
processuale quanto agli effetti, ritenendo ravvisabile esclusivamente la seconda nel caso a
giudizio e desumendone l’assenza di efficacia inibitoria rispetto alla maturazione della causa
estintiva della prescrizione. Osserva la Corte che l’acquiescenza della parte interessata, che
non propone specifica impugnazione su un capo della sentenza, produce la preclusione
processuale alla rivisitazione del “decisum”, preclusione che, sul piano sostanziale, si risolve
nella formazione di un giudicato parziale interno sicché’ le due categorie che la difesa
giustappone sono in rapporto di causa ed effetto e, pertanto, la mancata impugnazione del
capo attinente l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato non consente al giudice
dell’impugnazione di rilevare, comunque, l’eventuale verificarsi di una causa estintiva ex art.
129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 8310 del 05/02/1999 , Marano G, Rv. 213955).

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Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività

3.2 Si è ulteriormente precisato che, poiché in virtù del principio del giudicato progressivo le
parti della decisione non oggetto di annullamento e non in connessione essenziale con quelle
per cui è stato disposto il nuovo giudizio acquistano, in quanto definitive, autorità di cosa
giudicata, è irrilevante l’assenza nel dispositivo della sentenza di annullamento del dato
meramente formale della declaratoria dell’intervenuto passaggio in giudicato della parte non
annullata (Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999, Piconi G, Rv. 217857),trattandosi di pronunzia ad
efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, con la conseguenza che , ove tale
dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte – adita con ricorso avverso la

della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato. (Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014,
B.B.ed altri, Rv. 261050).

4. Nel caso specifico non v’è dubbio che il giudicato parziale sulla responsabilità si sia formato
in relazione alla sentenza di primo grado, in conseguenza dell’omessa impugnazione del
relativo capo, sicchè l’irrevocabilità di questa parte della decisione preclude l’operatività della
prescrizione, mai maturata.

5. Alla declaratoria d’inammissibilità accede la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Anna Mari De Santis

Matilde Cammino

sentenza del giudice di rinvio – di individuare, sulla base della lettura e dell’interpretazione

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