Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28827 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28827 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIOCCO LUCIANO N. IL 18/02/1933

avverso la sentenza n. 678/2008 TRIBUNALE di AVEZZANO, del
01/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del D.ssa Elisabetta Cesqui
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio

Udito il difensore Avv. Petrelli Francesco

Data Udienza: 08/04/2013

17111

nTrm

1. Fiocco Luciano ricorre per cassazione , tramite il difensore ,
avverso la
sentenza del Tribunale di Avezzano , in composizione monocratica,in data 1-7-11
, con la quale l’imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’ari
388 cp perché ,in concorso con Attili Domenico, custode dei beni appartenenti
a Barbato Antonio e sottoposti a pignoramento , dando all’Attili disposizioni sulla
condotta da tenere, eludeva il provvedimento n 56/06 , con cui il giudice aveva
disposto l’immediata consegna al Barbato di tutti i beni pignorati , non
permettendo il loro rinvenimento e prelievo.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione dell’alt 192 co 3 cpp poiché
l’ unico elemento a carico del Fiocco è costituito dalle dichiarazioni dell’Attili ,
che non è neanche un chiamante in correità ma un chiamante in reità , la cui
parola è dunque connotata da un grado di attendibilità ancora più basso , mirando
il dichiarante a scagionare se stesso.
2.1. Con il secondo motivo , viene dedotto vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta responsabilità concorsuale , non essendo emerso alcun ruolo né alcun
interesse del Fiocco nella vicenda e non risultando , in particolare, dimostrato
che sia stato il Fiocco a scegliere l’Attili come custode.
2.2. Con il terzo motivo , si deduce violazione del’art 388 cp , non essendo
ravvisabile il requisito di antigiuridicità speciale previsto dalla norma
incriminatrice, attraverso l’avverbio “indebitamente “,poiché si è trattato di
una serie di fraintendimenti o , al più , di comportamenti colposi da parte del
custode . In ogni caso , il Fiocco , estraneo agli interessi del Consorzio di
Marsia, in favore del quale il pignoramento era stato eseguito , è intervenuto
al solo fine di consentire il trasporto dei beni , rimanendo sotto ogni altro
profilo al di fuori della vicenda.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione
del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di
motivazione , infatti , il compito del giudice di legittimità non è quello di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una

RITENUTO IN FATTO

corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv
203428). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come non vi siano
dubbi in merito alla responsabilità dell’Attili , risultando , con ogni evidenza,
l’omissione degli atti ai quali egli era tenuto in qualità di custode e l’elusione dei
condotta pretestuosa finalizzata al’inadempimento dei propri doveri. L’Attili , in
sede di esame , ha dichiarato di aver agito ,nell’ambito di tutta la vicenda ,
dietro consiglio di Fiocco Luciano, che, al momento del pignoramento, lo invitò
a farsi nominare custode, nell’ambito della procedura esecutiva in disamina, e
che scrisse di suo pugno le missive inviate al legale di Barbato. Il Fiocco, padre
del Presidente del Consorzio, ha negato il proprio coinvolgimento nella vicenda
ma ha ammesso di avere scritto di suo pugno le lettere sottoscritte dall’Attili e
inviate al legale del Barbato. Sulla base di tali risultanze , il Tribunale è
addivenuto all’asserto relativo al coinvolgimento nella vicenda in esame del
Fiocco , il quale , seppur formalmente estraneo al rapporto di custodia , ha
fornito sin dagli inizi precise disposizioni all’Attili in ordine al comportamento da
tenere nella vicenda in esame, con riferimento al rilascio dei beni pignorati. Del
resto , già all’origine — precisa il Tribunale – la designazione dell’Attili come
custode avvenne per opera del Fiocco Luciano , per l’appunto con la finalità di
interferire con l’espletamento di tale munus. Né — aggiunge il giudice di meritole vicende che si sono susseguite in merito alla restituzione dei beni pignorati e
che sono state analiticamente descritte dal Tribunale, appaiono frutto di errori
e di fraintendimenti circa le modalità di restituzione , costituendo invece
estrinsecazione di un preciso intento di eludere il dictum giudiziale.

3.1 Dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è dunque enucleabile
una attenta analisi della regiudicanda , avendo il giudice a quo preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla declaratoria di
responsabilità attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile , sotto il profilo della correttezza logica , e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte
suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni
probatorie , giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito , con
la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti , sul piano logico
2

provvedimenti giudiziali ottenuti dalla parte civile , attuata mediante una

PQM
Così deciso in Roma, all ‘udienza dell’8-4-13 .

, si sottraggono al
, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti
sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95 , Facchini , rv203767).
4. D’altronde , non è neanche possibile convertire il ricorso in appello , emergendo
inequivocabilmente dal tenore dell’atto d ‘impugnazione la specifica volontà di
proporre ricorso per cassazione e non appello ( Sez Un.26-11-97 , Nexhi , Cass.
pen. 1998, 1346).
5. Non è nemmeno corretto sostenere che , in presenza di riscontri di adeguato
spessore , come quelli enucleabili dalla trama argomentativa a supporto della
pronuncia gravata e che , in parte , derivano dalla stesse ammissioni del
ricorrente , durante l’esame dibattimentale , una chiamata in reità non possa
rientrare nello spettro valutativo del giudice , ai fini della declaratoria di
responsabilità del chiamato , pur essendo indubitabile che l’assenza , nelle
dichiarazioni del chiamante , di un momento confessorio imponga verifiche di
attendibilità intrinseca ed estrinseca assai più rigorose , così da penetrare in ogni
aspetto della proposizione accusatoria , dalla causale alla valenza rappresentativa
della stessa ( Cass 31-1-1996, Alleruzzo , rv. n. 206593; Cass. 22-1-1997,
Dominante, rv. n. 208896; Cass. 8-10-1999, Cervellone, rv. n. 215800): verifiche
che , nel caso di specie , sono state espletate dal giudice a quo , come si evince
dalla trama argomentativa della pronuncia impugnata.
6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa
delle ammende.

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