Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28827 del 03/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28827 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SMARANDACHE MARIUS IORDACHE N. IL 24/07/1992
avverso l’ordinanza n. 615/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

SMARANDACHE Iordache Marius ha proposto ricorso in cassazione per sentir

dichiarare la nullità dell’ordine di esecuzione relativo alla sentenza emessa in data 18.11.2014
dal Tribunale di Roma, per vizio inerente alla notifica della stessa.
L’impugnazione, tuttavia, va dichiarata inammissibile, in quanto, in base alle risultanze

dell’esecuzione competente (di cui non vi è traccia nel fascicolo, né specifica menzione nel
ricorso), bensì avverso il parere negativo all’accoglimento dell’istanza espresso dal P.M. in data
3.3.2015.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

processuali, risulta proposta non contro l’eventuale provvedimento reiettivo del giudice

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA