Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28824 del 08/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28824 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CITTERIO CARLO

ha pronunciato la seguente

Se g

Ntk

sul ricorso proposto da:
RADOSAVLIEVIC GROF nato il 28/03/1977

avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLO CITTERIO;
lei/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI
./(2( 2. 144.(44/tte

ke/t.444.,

tA,V

Udit i difensor Avv.” • firItt,t,tivto ).; A411 – C.,;et/

Data Udienza: 08/07/2016

23282/16 RG

1

MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte, osservato che:
1) La Corte d’appello di Milano ha disposto la consegna del cittadino serbo
GROF RADOSAVLJEVIC all’autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione del mandato di
arresto europeo emesso dalla Pretura di Hansbach per reati di “truffa aggravata e
furto commessi in banda”. La sentenza riferisce che da tale mandato risulta che il

persone, aveva concorso in una serie di truffe e furti in cui i correi si spartivano i
compiti e intraprendevano delle transazioni fittizie che prevedevano uno scambio di
denaro contante: durante le operazioni dello scambio il cliente veniva distratto e la
busta con il denaro veniva sostituita da altra contenente solo banale carta.
L’episodio che coinvolgeva RADOSAVLJEVIC era iniziato in Milano il 21 settembre
2015 e si era concluso in Starnberg il successivo 14 ottobre;
2)

il tempestivo ricorso di RADOSAVLJEVIC enuncia quattro motivi di

violazione di legge con riferimento: all’art. 18 lett. p) legge n. 69 del 2005, perché
certamente parte dell’episodio si era svolta in Italia; all’art. 2 dell’Accordo bilaterale
aggiuntivo 24 ottobre 1979, ratificato con la legge numero 969 del 1984, perché la
consegna era richiesta per un solo episodio svoltosi sia in Italia che in Germania,
mancando alcun reato consumato solo nel territorio estero; all’art. 7, comma 1,
legge n. 69 del 2005, perché la porzione di condotta posta in essere dal richiesto
avrebbe al più costituito mero atto preparatorio, penalmente irrilevante; all’art. 6,
comma 4, stessa legge, mancando la triplice relazione con le norme applicabili, la
scheda segnaletica e le prove a carico del richiesto;
3) in esito a propria specifica richiesta, dopo la produzione difensiva di
pertinente documentazione giurisdizionale tedesca, è pervenuta comunicazione
ufficiale dell’avvenuta revoca del mandato di arresto europeo per cui si procede;
4) è conseguente l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta revoca del
mandato di arresto europeo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 22 comma 5 legge n. 69/2005.
Così deciso, il 08.07.2016

richiesto, agendo di comune accordo e con la collaborazione di almeno altre sei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA